BARBALO
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Regione: Veneto
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Inserito il - 12/05/2008 : 17:53:22
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Presentazione Le disposizioni del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, si applicano agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze . Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. Gli impianti sono classificati come segue: a) impianti di produzione, di trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione di energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonchè gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; b) impianti radiotelevisi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, scale mobili e simili; g) impianti di protezione antincendio.
Requisiti I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti: 1) a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta; b) diploma o qualifica conseguita al termine di una scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività, presso un Istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) è di un anno; c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) è di due anni; d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1. 2) I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1) possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collabortatori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'art. 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attivitàò di cui alla lettera d) dell'art. 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.
Procedura E' necessario presentare denuncia di inizio attività sugli appositi modelli corredata dall'indicazione dei requisiti tecnico-professionali. Contestualmente alla dichiarazione di inizio attività devono essere presentate le conseguenti domande/denuncie al Registro Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane. Allo stesso modo devono essere denunciate le variazioni concernenti la revoca e la nomina del responsabile tecnico, nonché l’inizio di nuove attività disciplinate dalla legge 46/90, non ricomprese in quelle precedentemente denunciate. La Camera di Commercio, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, verifica la sussistenza dei requisiti e, in mancanza degli stessi, dispone il divieto di prosecuzione dell’attività.
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