gianluca
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Inserito il - 06/03/2017 : 17:39:54
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Invio, a titolo informativo, copia della nota che ho inviato ad alcuni destinatari istituzionali, a riguardo della dichiarazione di istituto di credito attestante l’affidabilità finanziaria del soggetto partecipante, prevista nel bando per l'assegnazione delle frequenze in onde medie asincrone.
Cordiali saluti.
Giorgio Marsiglio
AI Signor Ministro dello Sviluppo Economico ROMA segreteria.min astro(8 m ise.eov.it PEC: segr.min(&D€c,mise.gov.it mail AI Signor Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ROMA mail: $€g!.glgrÌa.cardano(aagcom.it PEC: 491QIB(@gert.agcom.it Alla Direzione Infrastrutture e Servizi di Media dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ROMA mail: dis(8agcom.it PEC: Bgw©(4jcert.agcom.it Alla Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica, Radiodiffusione e Postali - Divisione IV del Ministero dello Sviluppo Economico ROMA mail: gjQy4B!!j,gagliano(emise.gov.it PEC: !!g$cg!».diY04(@Dec.mise.gov.it Alla Direzione Generale delle Reti di Comunicazione, dei Contenuti e delle Tecnologie Direzione B (Reti e Servizi di comunicazione elettronica) Unità B.l (Attuazione del quadro normativo) della Commissione Europea BRUSSELS - BRUXELLES mail: DCo f.Dietrich.Grussm8yH(@ec.europa.eu .';-'$i :. ,.. - ': '.:: AI Signor Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle Politiche e agli Affari europei ROMA mail: segreteriagozi(Zaoverno.it PEC: info.llolhicheeuropee(@JlgQ,governo.it Oggetto: caso EU Pilot n. 3473/]2/INSO. OsservazioMd el denunciantea lle prescrizionid i carattere finanziario contenute nel bando in data l' febbraio 2017 (prot. n. 0008004) per la procedura comparativa per l'assegnazione delle frequenze asincrono in onde medie (art. 5, comma ) ett Valdobbiadene, 6 marzo 2017 l 1] sottoscritto, in qualità di autore della denuncia che ha por%to all'apertura del Caso EU Pilot 3473/12/INFO, di cui all'articolo 24-bis del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e alla delibera AGCOM n. 3/16/CONS, comunica quanto segue. Premessa In data l' febbraio 2017 (prot. n. 0008004), il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) pubblicava il bando per ]a procedura comparativa per l'assegnazione delle frequenze asincrono in onde medie (consultabile all'indirizzo ' Q comparativa onde medie 1-2- 20] 7.ndf ) con scadenza 15 marzo 20 17 . In data 28 febbraio -- ad appena due settimane dalla scadenza -- il MISE ha Hìnalmente pubblicato le risposte ai quesiti, fomlulati dai soggetti ammessi alla procedura medesima. Va rilevato, innanzitutto, il poco tempo rimasto ormai ai soggetti partecipanti per far fronte agli adempimenti che solo ora sono stati chiariti dagli uffici ministeriali; inoltre, l'elenco di tali soggeni è stato modiHìcatod ue vo]te (prima i] 16 e poi i] 21 febbraio 2017), con conseguented isparità di trattamento nel far fronte ai notevo]i adempimenti richiesti da] bando di gara, per quelli che sono stati inseriti successivamente. Ancor più grave, però, e con sicure conseguenze sul pemìanere della procedura di infrazione da parte della Commissione Europea, è quanto si va ora ad illustrare a riguardo della risposta data dagli ufHlci ministeriali in riferimento a]]'art. 5, comma ], ]ett. e9 de] bando, ai sensi'del quale "Za iolanda di partecipazione deve essere corredata, g...pg!!g...4L..S$!ing!!!ang, dalla seguente :iocumentazìone: (...)in caso di soggetto nuovo entrante, come definito aì sensi dell'art. l della )etibera Agcom 3/16/'CONS, a!!ostante l'affidabilità ftnattzìctrìa Una clausola illegittima Tra. i quesiti posti al MISE (consultabili all'indirizzo , il più ricorrente è il seguente: qual è la Fario nomìativa secondo la quale la mancata presentazione -- nel solo caso del <<soggetto nuovo entrante>>- della dichiarazione di istituto di credito attestantel 'afHldabilità finanziaria (di cui all'art. 5, lettera e del Bando) costituirebbe motivo di esclusione dalla graduatoria ? La risposta del Ministero è stata la seguente: "7/ decreto /eggs/Ulivo/ 77;/200.5e fuf/a /a /zormaf/va l/z naterìa di comunicazionip revedono come principio .fondamentalei l buon uso dello spettro adioelettrico; la gestione di una .sequenza assegnata presuppone ingenti investimenti per i! suo lso, per cuì è perfettamentele gittimoc he il Mlinisteror ichieda delle garanzieJ ìnanziarìep er :utelare il buon uso dellafrequenza. '' La risposta delle Autorità italiane è da considerarsi gravissima, premesso in via di principio che la deHlnizioned i«saggerfo ovo e framfe», dettatad all'articolo l della Delibera Agcom 3/16/CONS, non prevede alcuna caratteristica legata a requisiti di carattere finanziario e considerato nei faM che nessuna banca rilascerà tale documento ad una associazione con un conto appena aperto. 2 la richiesta dichiarazione bancaria appariva essere illegittimamente dal Ministero, con conseguente annullabilità di eventuali esclusioni in futuro risultassero motivate dalla mancata presentazione della stessa. A tale proposito, è infatti necessario evidenziare quanto segue 1) 1'art. 24-ófsi del decreto legislativo 17 7/2005, peraltro invocato dallo stesso Ministero, affemìa chiaramente che l'individuazione dei criteri e delle modalità di assegnazione delle frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) spetta esclusivamente all'Autorità [per le Garanzie ne]]e Comunicazioni] Detti criteri e modalità sono stati appunto già stabiliti nel dettaglio dall'Autorità con delibera n. 3/16 /CONS, con conseguente ingiustificata (oltre che illegittima) attività integrativa da parte del MISE E, come precedentemente affermato, nulla aveva stabilito l'AGCOM per quanto riguarda l'eventualegaranzia di carattere finanziario; conseguentemente, nulla può adesso chiedere il MISf in aggiunta alla gtà nutrita documentazione prevista dall'Autorità. 2) il citato articolo 24-óls specifica che i'Autorità, nell'individuare i criteri e le modalità di assegnazione delle frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM), deve tener conto dei principi di cui agli articoli 27, comma 5, e 29, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche (Decreto legislativo l agosto 2003, n. 259), che di seguito vengono riportati: (ùrt. 27, comma 5) "1 diritti dì uso delle frequenze radio e dei numeri sono rilasciati mediante procedure aperte, obietta-ve, trasparenti, .Nel celso delle frequenze radio il Ministero, nel rilasciare i diritti, precisa se essi siano trasferibili su iniziativa del detentore degli stessi e cl quali condìzìortì,c onformementea tl'articolo 14. Una deroga ai requisiti per te procedure aperte può essere applicata quando il rilascio dì diritti individuali d'uso delle frequenze radio per !a di#usìone di contenuti radiofonici o televisivi è necessario per conseguire un obiettivo di interesse generale con/orme alla normativa dell' Unioni:ee uropea. (art. 29, comma 3) " Qualora sia necessario concedere in numero limitato i diritti individuati dì uso delle frequenze radio, il Ministero invita a presentare domanda per la concessione dei diritti dì uso e ne ejjettual 'assegnazionei n base a procedure stabilite dall'Autorità. Tali criteri dì selezione devono essere obiettivi, trasparenti, e dwono tenere in adeguata cottsìderazìone gli obiettivi dì cuì all'articolo 13 e le prescrizioni dì cui all'articolo 14 del Codice. '' Quanto sopra conferma che è solo l'Autorità, non certo il Ministero, a dettare le procedure e che i criteri in esse contenuti devono caratterizzarsi per la loro accessibilità a tutti i soggetti Interessati l Introdotto con l'art. 4 della legge 29 luglio 2015, n. 115 (legge europea 2014). ì Cart. 24-bis) "-. le frequenze radio in onde medie a modulazioned i ampiezza(AM) possonoe ssere assegnated al Ministero per le trasmissioni di radiodi#usione sonora ... anche a soggetti nuovi entranti, gIggIa.!!Ìdlyjduazioned ei criteri e dejjg -. e in modo da consentire un uso e#iciente dello spettro radioelettrico ..." 3 6cara/fere on discrlmlizafarfo9 e per il fatto di non richiedere niente che sia eccessivo rispetto allo scopo perseguito (proporzla/za/ifà9. E quanto ciò sia vero è confemìato dal fatto che è sempre l'Autorità, nelle premesse alla propria delibera n. 3/16/CONS, ad affemìare quanto segue: sì ritiene utile alina'e ulteriormente glì elemeltti di valutazione ed i relativi punteggi previsti nella proposta di Regolamento, al .fine dì renderli concretamente selettivi e funzìoYìali atto wolgìmento delta procedura di selezione comparativa. In questo senso, considerato che to scopo della selezione è quetta di individuare il soggetto destinatario dei diritti d'uso delle) 'equense radio in onde mediea modulazioned ì ampiezza(AM), appare opportunoa tùìbuìre pmticolare rilievo, ai fini dell'attribuzioned et punteggio,a lla qualità det progettod i impiego della risorsa radhelettricu, tenetìdo conto dei seguenti parametri: tempi dì realizzazione della singola stazione trasmittente/rete, estensione territoriale della copertura, innovazione tecnologìccl della singola stazione/rete, utilizzo di tecnologe digitali(quali ad esempio il DRM) nonché quantità e varietà della programmazione da veicolare, con particolare riferimento aì contenuti wenti$ttalìtà sociale o dì pubblica utilità. Si prevede pertatìto che tale voce assegni fino ad un massimo dì 40 punti. Inolae, nel confermare glì altri elementi dl valutazione, con riferimento appiano dì ìntìlestìmentpi revisto per realizzare ìlprogetto dì impiego delfo risorsa radìoetellrìca, si prwede che tale voce assegni lino ad uìt mwsìmo di 25 punti. In$ne, circa gli ulteriori criteri, condìvUendo l'esìgenw rappresentata, di non attribuire particolare peso alla .b!;a. econotMca del soggetto partecipante àRa sdtziont. allo scopo di ljbvorire concretamentel 'ingresso nel mercato di ttuovi operatori, si prevede che h voce relativa alla potenzialità economica del soggetto richiedente assegni .Rno ad un massimo dì ]0 punti. Per la medesime rctgìoni, sì pre'Vede che la voce relativa alla qualifica dì soggetto nuovo entrante ctssegn2i 5 punti. Si ritiene che non vi sia dubbio alcuno che "/ '({@daó////à ./ìnanz/czr/a de/ .Fogge//o par/ec@czm/e" (che secondo gÌI uffici ministeriali va attestare da un istituto di credito, a pena di esclusione), altro non è che la '»o/enz/a/l/àe conomic'a"( o 'forza economica") che per l'Autorità è soggettaa semp[ice valutazione per ]'attribuzione di massimo 1 0 punti. Conclusioni Da quanto sopra richamato appare, in tutta la sua evidenza, che vi ha già pensato l'AGCOM a tenere in debita considerazione i! c.d. "buon uso dello spettro radioelettrico" (dall'AGCOM denominato "qualità del progetto di impiego della risorsa radioelettrica"), solo che essa -- a differenza del MISE - lo ha ricondotto, più logicamente, al rispetto di parametri di carattere tecnico ed editoriale e non di certo di carattere economico o 6lnanziario. AI contrario, è sempre l'Autorità -- a differenza degli uffici ministeriali - a non aver voluto attribuire particolare peso alla forza economica del soggetto partecipante alla selezione, prevedendo l'attribuzione di un punteggio massimo di 10 su 100 complessivi per la voce "potenzialità economica del soggetto richiedente", e non certo l'esclusione dalla graduatoria erroneamente ed illegittimamente prevista dal Ministero. E' anche da dire, a corollario di quanto argomentato nino a questo punto, che se dawero per gli uffici ministeriali fosse assolutamente necessaria una "dichiarazione di istituto di credito attestante ['afTìdabi]itàH lnanziariad e] soggettop artecipante",e ssa venebbe richiesta non solo per i soggetti nuovi entranti, ma per chiunque avesse inteso ottenere il rilascio del diritto d'uso di una frequenza in onde medie (compresi coloro che l'hanno già ottenuta per assenza di richieste concorrenti sulle medesime frequenza e ubicazione della stazione trasmittente), in quanto il c.d. "buon uso dello spettro radioelettrico" certamente deve essere garantito da qualunque utilizzatore e non dai soli soggetti nuovi entranti. 4 Da ultimo, l'esame degli articoli 13 e 14 del Codice delle comunicazioni elettroniche (richiamati dai citati ar«. 27 e 29 del medesimo testo nomìativo) evidenzia che il Ministero e l'Autorità devono promuovere la conconenza nella fomitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizion della concorrenza 6aa /3, comma 4 Zeit ó9 e stabilendo nomìe volte a impedire llaccaparramentod i óeauenze 6a/t. /4, com»m 9. Quelli appena ricordati sono gli obiettivi e le prescrizioni che tanto l'Autorità quanto il Ministero devono tenere ben presenti quando pongono prescrizioni a salvaguardia dell'uso efficiente dello spettro (art. 14, comma 3, lett. e) volta ad evitare un uso inefficiente delle radiofrequenze 6aa /4, cellula 5, /eK c9; tutto ciò, però, sempre promuovendo il pluralismo dei mezzi di comunicazione (aM 13, comma 3; art 14, comltlu 5, lett d). Bilanciamento di interessi, quello ora espostot ra efHlcienzae pluralismo , che viene ben garantito solo dalle disposizioni regolamentari dell'Autorità, non certo dalle disposizioni a carattere amministrativod el bando emanatod al Ministero in data l' febbraio 2017, 1'illegittimitàd el quale con la presente nota si è inteso denunciare . Richieste Per quanto sopra esposto, i] sottoscritto denunciante chiede al Ministero dello Sviluppo Economico - l'annullamento -- in via di autotutela - dell'art. 5, comma l, lett. e) del bando in data l' febbraio 20]7 (prot. n. 0008004) per la procedura comparativa per l'assegnazione delle frequenze asincrono in onde medie, - il differimento del temìine -- ora Hlssato al 15 marzo 2017 -- di scadenza per la presentazione de[[e domande di partecipazione a] bando medesimo; all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - di esercitare nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico i propri poteri a tutela della concorrenza, del pluralismo e del diritto di libertà di comunicazione dei cittadini, ottenendo dal Ministero dello Sviluppo Economico l'annullamento - in via di autotutela - dell'art. 5, comma 1, lett. e) del bando in data l' febbraio 2017 (prot. n. 0008004) per la procedura comparativa per l'assegnazione delle frequenze asincrono in onde medie e il differimento del termine - ora fissato al 15 marzo 2017 -- di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al bando medesimo; alla Commissione Europea - di considerare quanto sopra decritto per il mantenimento della procedura di infrazione attivata nei confronti de]]o Stato ita]iano, di cui a] caso EU Pi]ot n. 3473/12/INFO, valutando i] passaggio alla fase di "messa in mora" Con ossequio Giorgio Marsiglio
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