gianluca
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Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Posta Assegnazione delle frequenze radio Onde Medie a modulazione di ampiezza (AM) art. 24#8208;bis DLgs 177/2005 RISPOSTE AI QUESITI 1 DOMANDA: Procedura per l’assegnazione delle frequenze Onde Medie. Cortesemente, io sono un soggetto nuovo, ho già un giornale web e sto riattivando una emittente radiofonica (emittente che trasmetterà via web). Posso sapere se io come soggetto nuovo posso partecipare per l'assegnazione delle frequenze? E se si quali sono le procedure e i costi? RISPOSTA: Un nuovo soggetto, non titolare di concessione radiofonica analogica, può partecipare alla procedura per l’assegnazione delle frequenze in Onde Medie. Le modalità di partecipazione sono specificate nell’Avviso Pubblico del 4 agosto 2016 (punti da uno a otto). Per quanto concerne i costi, si precisa che, essendo l’attività di operatore di rete, come ribadito dall’art.3 della Delibera AGCOM 3/16/CONS, soggetta ad autorizzazione generale, ai sensi e con le modalità dell’art.25 del decreto legislativo 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), è dovuto per il rilascio di tale autorizzazione, ai sensi dell’art.34 del sopra citato Codice delle comunicazioni elettroniche, il pagamento annuale dei diritti amministrativi. L’importo di tale diritto al momento non è stato determinato per il settore radiofonico in onde medie. 2 DOMANDA: Salve, vorrei conoscere le tariffe presenti per acquisire una frequenza AM. RISPOSTA: Per quanto concerne i costi, si precisa che, essendo l’attività di operatore di rete, come ribadito dall’art.3 della Delibera AGCOM 3/16/CONS, soggetta ad autorizzazione generale, ai sensi e con le modalità dell’art.25 del decreto legislativo 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), è dovuto per il rilascio di tale autorizzazione, ai sensi dell’art.34 del sopra citato Codice delle comunicazioni elettroniche, il pagamento annuale dei diritti amministrativi. L’importo di tale diritto al momento non è stato determinato per il settore radiofonico in onde medie. . 3 DOMANDA: Con riferimento alla Determina 3 Agosto 2016 e dell’Avviso pubblico del 4 Agosto u.s., sono a chiedere, in qualità di Ditta individuale come sotto referenziata, chiarimenti in merito alla procedura da seguire per: 1. Conseguire l’Autorizzazione Generale di cui all’art. 25 del Codice delle Comunicazioni 2. Contestualmente, o conseguentemente, richiedere i diritti d’uso per una frequenza asincrona fra quelle in elenco 3. L’eventuale procedura da seguire per utilizzare la frequenza richiesta da un sito ubicato nella stessa provincia, ma in posizione diversa rispetto alle coordinate indicate RISPOSTA: 1. L’autorizzazione generale, richiesta ai sensi dell’art.25 del D.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) deve essere conforme al modello di cui all’allegato 9 del citato articolo e viene rilasciata a domanda con il silenzio assenso del Ministero dopo 60 giorni. 2. Separatamente, entro i termini di scadenza nell’Avviso Pubblico del 4 agosto 2016, dovrà essere prodotta apposita istanza di assegnazione indicando la frequenza o le frequenze richieste tra quelle indicate nel elenco 2 pubblicato sul sito istituzionale del Ministero il 4 agosto. Le modalità per richiedere i diritti d’uso sono specificate nell’Avviso Pubblico pubblicato sul sito istituzionale del Ministero il 4 agosto. 3. Nel caso in cui si voglia esercire la frequenza per cui si è presentata la domanda, in modo difforme dalle caratteristiche tecniche indicate nelle schede di GE75: localizzazione dell’impianto, frequenza, tipo di antenna, potenza Tx,…), al seguito della presentazione di un apposito progetto , questo Ministero avvierà la procedura di coordinamento internazionale in sede ITU (ai sensi dell’art.4 degli Atti Finali del piano di GE75). Si rammenta, inoltre, che l’effettivo esercizio della frequenza potrà avvenire solo a seguito dell’esito positivo del coordinamento internazionale (ai sensi dell’art 3 dell’Avviso Pubblico 4/8/16 per l’assegnazione delle frequenze radio in o.m.) 4 DOMANDA: Mi trovo ai castelli romani ad albano laziale, la postazione di trasmissione sarà uguale per tutti o potrà essere posta in qualsiasi sito? RISPOSTA: Nel caso in cui si voglia esercire la frequenza per cui si è presentata la domanda, in modo difforme dalle caratteristiche tecniche indicate nelle schede di GE75 : localizzazione dell’impianto, frequenza, tipo di antenna, potenza Tx,…), al seguito della presentazione di un apposito progetto , questo Ministero avvierà la procedura di coordinamento internazionale in sede ITU (ai sensi dell’art.4 degli Atti Finali del piano di GE75). Si rammenta, inoltre, che l’effettivo esercizio della frequenza potrà avvenire solo a seguito dell’esito positivo del coordinamento internazionale (ai sensi dell’art 3 dell’Avviso Pubblico 4/8/16 per l’assegnazione delle frequenze radio in o.m.) 5 DOMANDA: Per Roma e provincia, o solo Castelli romani cosa è previsto? RISPOSTA: L’elenco delle frequenze disponibili (comprese anche quelle del Lazio) è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero il 4 agosto. 6 DOMANDA: Riguardo la recente pubblicazione dell'avviso riguardante l'assegnazione di frequenze in onde medie in AM, vorrei richiedere informazioni riguardanti il formato della richiesta da presentare, e quali dati fornire riguardanti sia l'aspetto societario che quello tecnologico. Se possibile, sarei grato di ricevere indicazioni dettagliate o, se esistente, della modulistica da compilare. RISPOSTA: Non esiste una modulistica prestampata da compilare. I dati da fornire nella domanda sono specificati nell’Avviso Pubblico del 4 agosto 2016 (punti da uno a otto, in Particolare punto 5). 7 DOMANDA: Il 10 novembre 2015 ho inviato tramite PEC all'indirizzo dgat.div05.isplmb@pec.mise.gov.it ed è stata regolarmente ricevuta una SCIA di cui allego copia per ottenere l'autorizzazione a trasmettere da Albino (Bg) sulla frequenza AM 1584Khz in attesa delle modalità di assegnazione delle frequenze. Tale Scia è stata compilata per richiedere una concessione di una frequenza per Radio Comunitaria. Ora le domande che voglio sottoporvi sono: #8208; Tale scia è ancora valida per la concessione di frequenza per radio comunitaria sebbene presentata da una ditta individuale in nome e per conto dell'Associazione Radio E di cui sono il Presidente? #8208; Se non fosse valida, devo ripetere la scia ma viene tenuto conto della precedente data di presentazione per la gara di assegnazione? #8208; Oppure la scia è valida ma dovrei chiedere la concessione frequenza per radio commerciale? E se così fosse viene ritenuta valida sebbene non abbia due dipendenti come prescritto dalla vostra documentazione? RISPOSTA: Se l’impresa individuale è la stessa che richiederà il diritto d’uso in onde medie, la SCIA è ancora valida. In caso contrario il soggetto richiedente dovrà richiedere l’autorizzazione generale, rilasciata ai sensi dell’art.25 del Codice delle comunicazioni elettroniche. Si specifica che l’autorizzazione generale non da alcun diritto a trasmettere, ma è 3 un requisito essenziale previsto per la partecipazione alla procedura di assegnazione. Pertanto dovrà essere proposta apposita istanza di assegnazione indicando la frequenza o le frequenze richieste tra quelle indicate nel elenco pubblicato sul sito istituzionale del Ministero il 4 agosto. L’utilizzo delle frequenze in onde medie non da diritto ad una concessione ma ad un diritto d’uso. 8 DOMANDA: Un'associazione di promozione sociale e culturale detta APT può' partecipare al bando per l'assegnazione delle frequenze radio. RISPOSTA: L’associazione può partecipare alla procedura purché sia in possesso dell’autorizzazione generale, rilasciata ai sensi dell’art.25 del Codice delle comunicazioni elettroniche. 9 DOMANDA: In base alle tabelle 1#8208;2 elenco frequenze assegnabili, se inoltro domanda di autorizzazione dalla provincia di Torino esattamente a San Maurizio Canavese sono obbligato a mettere la mia antenna nella posizione geografica segnalata? RISPOSTA: Nel caso in cui si voglia esercire la frequenza per cui si è presentata la domanda, in modo difforme dalle caratteristiche tecniche indicate nelle schede di GE75: localizzazione dell’impianto, frequenza, tipo di antenna, potenza Tx,…), al seguito della presentazione di un apposito progetto , questo Ministero avvierà la procedura di coordinamento internazionale in sede ITU (ai sensi dell’art.4 degli Atti Finali del piano di GE75). Si rammenta, inoltre, che l’effettivo esercizio della frequenza potrà avvenire solo a seguito dell’esito positivo del coordinamento internazionale (ai sensi dell’art 3 dell’Avviso Pubblico 4/8/16 per l’assegnazione delle frequenze radio in o.m.). 10 DOMANDA: La o le frequenze disponibili quali sono per la mia zona? Il progetto iniziale in via sperimentale sarà ad uso locale con potenza max di 120w, analogico con un ampliamento futuro ad arrivare a 450 w circa con un riguardo alla sperimentazione di nuove tecnologie come Il DRM . RISPOSTA: Le frequenze oggetto della presente procedura sono consultabili nell’elenco pubblicato contestualmente all’Avviso. 11 DOMANDA: L'unico finanziatore di questo progetto musicale e culturale giovanile sono io, da quanto ho letto occorre essere una società o un'associazione per poter inoltrare la richiesta, questa fase si può affrontare dopo l'autorizzazione? Basta solo un'associazione? RISPOSTA: L’autorizzazione generale, rilasciata ai sensi dell’art.25 del Codice delle comunicazioni elettroniche, può essere concessa anche a una ditta individuale. 12 DOMANDA: Si hanno dei vincoli nella cessazione della attività radiofonica con il Ministero? RISPOSTA: La durata del diritto d’uso della frequenza coordinata, assegnata agli aggiudicatari, sarà di 20 anni. Nel caso di cessazione dell’attività va data comunicazione scritta al Ministero. 13 DOMANDA: Ci troviamo difronte a un problema derivante dal fatto che essendo una nuova entità (Associazione senza fini di lucro), non rispondiamo al requisito richiesto dal punto 4 dell’avviso pubblico del 4 agosto 2016 (autorizzazione generale). Stavamo procedendo alla compilazione della richiesta di autorizzazione generale, ma nel modello si fa riferimento a documentazioni inerenti all’attività d’impresa mentre noi siamo un’associazione. Come possiamo risolvere? Esiste per caso un modello specifico? 4 RISPOSTA: Un Associazione senza fini di lucro può ottenere l’autorizzazione generale, rilasciata ai sensi dell’art.25 del Codice delle comunicazioni elettroniche, presentando apposita istanza al Ministero L’autorizzazione si ottiene con il silenzio assenso dopo 60 giorni. 14 DOMANDA: Quale tolleranza di delocalizzazione e quali studi di conducibilità del suolo vengono richiesti, rispetto alle schede tecniche allegate alla determina? Inoltre, i sistemi radianti potranno essere modificati e se si, entro quali parametri; RISPOSTA: I parametri relativi alla conducibilità del terreno sono fissati dall’allegato tecnico di GE75 che fissa anche l’ ERP del sistema radiante 15 DOMANDA: La distanza di rispetto tra le emittenti confinanti con il territorio italiano e la gestione delle problematiche interferenziali nelle ore notturne, come verranno affrontate? RISPOSTA: Il Piano di GE#8208;75 fissa le caratteristiche radioelettriche e le condizioni tecniche operative della stazione AM in modo da ottenere un corretto coordinamento internazionale con le altre stazioni operanti sulla stessa frequenza. Nel caso in cui si voglia esercire la frequenza per cui si è presentata la domanda, in modo difforme dalle caratteristiche tecniche indicate nelle schede di GE75 : localizzazione dell’impianto, frequenza, tipo di antenna, potenza Tx,…), al seguito della presentazione di un apposito progetto , questo Ministero avvierà la procedura di coordinamento internazionale in sede ITU (ai sensi dell’art.4 degli Atti Finali del piano di GE75). Si rammenta, inoltre, che l’effettivo esercizio della frequenza potrà avvenire solo a seguito dell’esito positivo del coordinamento internazionale (ai sensi dell’art 3 dell’Avviso Pubblico 4/8/16 per l’assegnazione delle frequenze radio in o.m.) 16 DOMANDA: Gli apparati trasmittenti dovranno essere omologati o potranno essere autoprodotti? RISPOSTA: Gli apparati dovranno essere rispondenti alla direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE. e recepita dal d.lgs 128/del 22/6/16 17 DOMANDA: Nella direttiva non vengono specificati due elementi fondamentali riguardanti l'impianto radiante, ovvero: il tipo di polarizzazione se orizzontale o verticale e l'utilizzo della raggera di terra, due elementi fondamentali per evitare interferenze con altri operatori nazionali e internazionali; RISPOSTA: I segnali a onda media hanno la proprietà di seguire la curvatura della terra (propagazione per onda di terra) e di essere riflessi durante le ore notturne dalla ionosfera (onda di cielo). La pianificazione internazionale tiene conto dei due modelli di propagazione. Come è noto, il secondo meccanismo è preponderante nelle ore notturne e questo è il motivo per il quale, allo scopo di evitare interferenze, per alcune stazione viene fissato un periodo notturno di spegnimento. L'effettiva copertura della propagazione terrestre dipende anche dalla conduttività elettrica del terreno; una maggiore conduttività consente una migliore propagazione. La raggiera o piano di terra, ha quindi lo scopo di migliorare la conducibilità del terreno in prossimità dell’antenna trasmittente. 18 DOMANDA: La direttiva evidenzia e valorizza la sperimentazione degli impianti trasmittenti in tecnologia digitale, in merito si richiede: a. durante la sperimentazione e in attesa di stabilire un protocollo digitale comune tra gli operatori, quante ore giornaliere sono assegnate alla trasmissione analogica e digitale, elemento non specificato nel comma 22 della 5 delibera Agcom 664/09; b. l'adozione del sistema DRM prevede una larghezza di banda maggiore di almeno 20 Khz dalla frequenza principale, decisamente superiore allo standard europeo definito a 9 Khz, come si pensa di ovviare a questa problematica; c. è stata valutata l'ipotesi di adottare uno standard più evoluto del DRM come l'HD RADIO, che garantisce una migliore penetrazione e costanza di segnale, grazie al mix analogico e digitale? RISPOSTA: a. E’ prevista la possibilità di utilizzare le frequenze assegnate con il diritto d’uso anche con tecniche innovative (digitali). Non sono previste limitazioni (ore da trasmettere in analogico e ore in digitale). Eventuali limiti di orario, indipendentemente dalla tecnologia adottata, sono indicati nelle singole schede tecniche pubblicate sul sito istituzionale. b. I parametri della trasmissione broadcasting digitale in tecnologia DRM sono fissati dalla raccomandazione ITU#8208; R BS.1615#8208;1#8208; 2011: “Planning parameters for digital sound broadcasting at frequencies below 30 MHz” e dallo standard ETSI _ES 201.980 v3.1.1(2009#8208;06) “DRM system speciification”. La raccomandazione BS 1615 prevede , per l’impiego del DRM in O.M. ,due modi (indicati rispettivamente, con le lettere “A” e “B”), caratterizzati da differente robustezza con differenti parametri: numero di sotto portanti e loro spaziatura, simboli utilizzabili , ampiezza dell’intervallo di guardia,ecc.. per uno schema di modulazione OFDM (v.tab.1 della raccomandazione). In ogni modo, la larghezza di banda occupata può variare in funzione della banda di frequenze considerate e dell’applicazione che si intende implementare. Le varie tipologie di occupazione di banda sono illustrate nella tabella 2 della raccomandazione. Dove sono enumerate 5 tipologie di occupazione di spettro indicate con i numeri: 1, 2, 3, 4 e 5. L’adozione di una tipologia di tipo 3 che prevede una banda nominale esattamente coincidente con la canalizzazione in analogico (9 KHz) non richiede un coordinamento internazionale ma semplicemente il rispetto di quanto previsto dal report ECC 117: “managing the transition to digital sound broadcasting in the frequency bands below 80 MHz#8208; feb 2008 rev. sept.2010#8208; che prevede per una tecnologia Digital Radio Mondiale (DRM) con codifica COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex) e che utilizza la stessa larghezza di banda di un canale analogico AM (9 KHz), suggerisce per mantenere lo stesso potenziale interferenziale delle trasmissioni AM una potenza totale della trasmissione 7 dB più bassa della potenza di portante assegnata in analogico. Per progetti che presentano larghezze maggiori di banda #8208;es. tipologia numero “5” [20 KHz di banda nominale]#8208; risulta evidente la necessità di un coordinamento internazionale (ai sensi dell’art 3 dell’Avviso Pubblico 4/8/16 per l’assegnazione delle frequenze radio in o.m. c. La frequenza assegnata in o.m. potrà essere esercita in modulazione di ampiezza (AM) ovvero mediante altre tecnologie innovative ..Sulle modalità tecniche di esercizio si veda la risposta al quesito precedente. 19 DOMANDA: Alcuni operatori, tra cui uno degli scriventi, ha già ottenuto l’autorizzazione al proseguimento delle trasmissioni in ottemperanza alle direttive emanate dal MISE nell'atto concessorio (D.L. 223/90). Lo stesso è sempre stato operativo dal 1984, utilizzando la frequenza non menzionata nella direttiva in oggetto. La domanda è: il concessionario potrà continuare a esercire dallo stesso sito e sulla medesima frequenza nelle provincie già assegnate? RISPOSTA: L’art.24 del decreto legislativo 177/2005 al primo comma stabilisce che la radiodiffusione sonora privata in ambito nazionale e locale su frequenze terrestri in tecnica analogica è esercitata in regime di concessione fino all'adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze. Il regime relativo alle concessioni radiofoniche, previsto dalla legge 223/90, ha pertanto validità fino all'adozione del piano nazionale di assegnazione, che è stato adottato per le frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) con la legge 115/2015, che ha operato il rinvio al Piano di radiodiffusione#8208; Ginevra 1975 e ha demandato all’AGCOM l’individuazione delle modalità e dei criteri di assegnazione delle stesse. L’autorità per le comunicazioni, con la delibera 3/16/CONS ha individuato l'autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell’art.25 del decreto legislativo 259/2003 e il diritto d'uso come titolo giuridico necessario per 6 l’assegnazione delle frequenze radio in AM. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato l’avviso pubblico del 4 agosto specificando la procedura di assegnazione delle sopra citate frequenze. Pertanto è possibile fare richiesta per tutte le frequenze presenti nell’allegato all’Avviso Pubblico pubblicato sul sito istituzionale del Ministero il 4 agosto. I soggetti già concessionari per le trasmissioni radiofoniche in tecnica analogica per un impianto in onde medie (AM), censito si sensi dell'Art 32 della legge 223/90, al fine di continuare ad esercire l'impianto di cui sono già concessionari hanno l'obbligo di presentare domanda nelle modalità e nei termini indicati nell’Avviso Pubblico del 4 agosto 2016. I soggetti che non parteciperanno alla procedura di assegnazione non potranno più esercire gli impianti di cui sono concessionari. 20 DOMANDA: Le associazioni culturali che presenteranno domanda, dopo l'assegnazione, potranno creare sinergie e trasmettere in simultanea, utilizzando frequenze differenti? RISPOSTA: Il Ministero valuterà l’applicazione dell’art.29 del decreto legislativo 177/2005. 21 DOMANDA: Scrivo per chiedere se nei requisiti per concorrere all'assegnazione delle frequenze AM essendo aperto anche a nuovi soggetti, fosse possibile inoltrare domanda come singolo cittadino senza dunque partita iva (essendo io già dipendente statale sanitario) o al massino tramite costituzione di associazione culturale onlus. RISPOSTA: L’associazione culturale onlus dovrà essere titolare di autorizzazione generale, rilasciata ai sensi dell’art.25 del Codice delle comunicazioni elettroniche, che può essere concessa anche a una ditta individuale. 22 DOMANDA: Si chiede se un soggetto in possesso di sola autorizzazione come fornitore di contenuto per il DAB (nuovo soggetto)partecipa al bando per AM in riferimento al punteggio è considerato nuovo soggetto RISPOSTA: Il soggetto, non essendo in possesso di concessione analogica, ma solo di autorizzazione a fornitore di contenuti, sarà considerato nuovo soggetto. 23 DOMANDA: Si potrebbe creare un nuovo impianto al di fuori del traliccio assegnato, naturalmente con nuovo progetto e autorizzazioni? RISPOSTA: Nel caso in cui si voglia esercire la frequenza per cui si è presentata la domanda, in modo difforme dalle caratteristiche tecniche indicate nelle schede di GE75 : localizzazione dell’impianto, frequenza, tipo di antenna, potenza Tx,…), al seguito della presentazione di un apposito progetto , questo Ministero avvierà la procedura di coordinamento internazionale in sede ITU (ai sensi dell’art.4 degli Atti Finali del piano di GE75). Si rammenta, inoltre, che l’effettivo esercizio della frequenza potrà avvenire solo a seguito dell’esito positivo del coordinamento internazionale (ai sensi dell’art 3 dell’Avviso Pubblico 4/8/16 per l’assegnazione delle frequenze radio in o.m.) 24 DOMANDA: Si potrebbe utilizzare un trasmettitore, che sia inferiore (KW) alla frequenza assegnata, ho bisogna rispettare i KW dell'impianto assegnato. RISPOSTA: Nella scheda tecnica è indicata la potenza massima utilizzabile. 25 DOMANDA: Desidero sapere l'importo dovuto dei diritti d'uso della frequenza RISPOSTA: Per quanto concerne i costi, si precisa che, essendo l’attività di operatore di rete, come ribadito dall’art.3 della 7 Delibera AGCOM 3/16/CONS, soggetta ad autorizzazione generale, ai sensi e con le modalità dell’art.25 del decreto legislativo 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), è dovuto per il rilascio di tale autorizzazione, ai sensi dell’art.34 del sopra citato Codice delle comunicazioni elettroniche, il pagamento annuale dei diritti amministrativi. L’importo di tale diritto al momento non è stato determinato per il settore radiofonico in onde medie. 26 DOMANDA: È possibile chiedere la titolarità di autorizzazione generale ai sensi dell'art. 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche nonché l'assegnazione di una frequenza radio in onde medie in tecnica analogica (per radiodiffusione sonora a carattere comunitario), ai sensi dell'Avviso Pubblico di cui sopra, da parte di un'associazione dotata di personalità giuridica, quindi riconosciuta con atto costitutivo e statuto, olteché dotata di proprio Codice fiscale ma non di partita IVA, in quanto priva di scopo di lucro per apposita disposizione statutaria RISPOSTA: Un Associazione senza fini di lucro può ottenere l’autorizzazione generale, rilasciata ai sensi dell’art.25 del Codice delle comunicazioni elettroniche, presentando apposita istanza al Ministero. L’autorizzazione si ottiene con il silenzio assenso dopo 60 giorni. 27 DOMANDA: Desideravo avere conferma che quanto inviato soddisfi il punto 5 C (gli estremi dell’autorizzazione generale di operatore di rete radiofonica o della istanza di richiesta della medesima autorizzazione) dell' Avviso pubblico (Prot.52676 4.8.2016#8208;D) con oggetto: assegnazione delle frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) ovvero mediante altre tecnologie innovative, ai sensi dell’articolo 24#8208;bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 RISPOSTA: Le domande di partecipazione alla procedura di cui all’Avviso Pubblico del 4 agosto 2016 saranno esaminate dopo la scadenza del 30 settembre per stabilire se sia necessaria in alcuni casi la procedura di selezione comparativa e pertanto è impossibile confermarle la corretta compilazione. 28 DOMANDA: Sul vostro sito viene indicato che: Alle richieste di chiarimenti e di informazioni sarà data risposta tramite pubblicazione sul sito web, è possibile avere indicazioni in quale sezione del sito e se fosse possibili il link diretto alla pagina? RISPOSTA: Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it all’interno della sezione Radio/Assegnazione frequenze onde medie AM, dell’area tematica “Comunicazioni”. 29 DOMANDA: Esistono dei moduli preposti per le richieste delle frequenze? RISPOSTA: Non esistono moduli precompilati. Le domande di partecipazione alla procedura devono essere presentate con le modalità indicate nell’Avviso Pubblico del 4 agosto 2016 (punti da uno a otto, in particolare punto 5). 30 DOMANDA: Avrei bisogno di un modello o delle indicazioni per la presentazione della istanza di richiesta dei diritti d’uso da allegare ai documenti per l’assegnazione della frequenza, non essendone la società in possesso. RISPOSTA: Non esiste una modulistica prestampata da compilare. I dati da fornire nella domanda sono specificati nell’Avviso Pubblico del 4 agosto 2016 (punti da uno a otto, in Particolare punto 5). 31 DOMANDA: La contatto in merito al bando per l’assegnazione delle frequenze in AM che indica tra la documentazione da fornire “gli estremi dell’autorizzazione generale di operatore di rete radiofonica o della istanza di richiesta della medesima autorizzazione”. 8 L’autorizzazione di operatore di rete è un requisito essenziale per ottenere l’assegnazione di una frequenza? In caso affermativo, è possibile presentare istanza di richiesta della medesima autorizzazione, da parte di un singolo soggetto, senza necessariamente costituire un consorzio o un raggruppamento di imprese? RISPOSTA: L’autorizzazione generale, rilasciata ai sensi dell’art.25 del Codice delle comunicazioni elettroniche, può essere concessa anche a una ditta individuale ed è requisito essenziale per ottenere l’assegnazione della frequenza. 32 DOMANDA: Volevo partecipare al seguente bando però non ho trovato il modulo per partecipare,è possibile avere un elenco con tutti i documenti da presentare per il seguente bando? RISPOSTA: Non esiste una modulistica prestampata da compilare. I dati da fornire nella domanda sono specificati nell’Avviso Pubblico del 4 agosto 2016 (punti da uno a otto, in Particolare al punto 5). 33 DOMANDA: Non essendo ancora in possesso dell'autorizzazione generale di cui all'art. 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche ed essendo, inoltre, interessata a partecipare alla procedura di assegnazione delle frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza, chiedo se sia possibile inviare la suddetta domanda di autorizzazione generale contestualmente all'istanza di partecipazione alla procedura di assegnazione delle frequenze AM (punto n. 6 della comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 agosto 2016). Inoltre, in merito all'istanza per procedura di assegnazione delle frequenze radio in AM, si richiede se essa possa essere redatta liberamente o se vi sia un modello da seguire previsto dal Ministero. RISPOSTA: L’autorizzazione generale, richiesta ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) deve essere conforme al modello di cui all’allegato 9 del citato articolo e viene rilasciata a domanda con il silenzio assenso del Ministero dopo 60 giorni. Separatamente, entro i termini di scadenza previsti dall’Avviso Pubblico del 4 agosto 2016, dovrà essere prodotta apposita istanza indicando la frequenza o le frequenze richieste tra quelle indicate nel elenco pubblicato sul sito istituzionale del Ministero il 4 agosto. Non esiste una modulistica prestampata da compilare, I dati da fornire nella domanda sono specificati nel nell’Avviso Pubblico del 4 agosto 2016 (punti da uno a otto, in Particolare punto 5). 34 DOMANDA: 1. Volendo partecipare alla Procedura quale Associazione di Promozione Sociale (APS) e dovendo quindi procedere a richiedere l'autorizzazione generale di cui all'Art 25 secondo nell'Allegato 9, è possibile non indicare alcuna iscrizione a Camera di Commercio, che non è tipica di una APS ? Se altresì tale requisito è obbligatorio pena l'esclusione si può procedere indicando la sola iscrizione al Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative (REA) ? 2. Considerando che in nessun punto dell'avviso viene riportato un corrispettivo economico per l'assegnazione del diritto d'uso della frequenza, è corretto assumere che l'assegnazione è non onerosa? Qualora tale assunzione non sia corretta quali sono gli onere previsti ? Dove sono riportati ? In che modo devono essere corrisposti (Annuale o Ventennale in un unica soluzione)? RISPOSTA: 1. Si, è possibile richiedere l'autorizzazione generale senza indicare l’iscrizione alla Camera di Commercio perché le Associazioni non hanno questo obbligo. 2. Per quanto concerne i costi, si precisa che, essendo l’attività di operatore di rete, come ribadito dall’art.3 della Delibera AGCOM 3/16/CONS, soggetta ad autorizzazione generale, ai sensi e con le modalità dell’art.25 del decreto legislativo 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), è dovuto per il rilascio di tale autorizzazione, ai sensi dell’art.34 del sopra citato Codice delle comunicazioni elettroniche, il pagamento annuale dei diritti amministrativi. L’importo di tale diritto al momento non è stato determinato per il settore radiofonico in onde medie. 9 35 DOMANDA: 1. è stato detto, nella nota che annunciava l'apertura della procedura, che ad eventuali quesiti sarebbe stata data risposta sul sito web. Desidererei cortesemente sapere (evidentemente come risposta a questa stessa Pec) a quale sito ci si riferisce, se http://www.sviluppoeconomico.gov.it o altro, ed eventualmente se vi è un preciso link di pagina del sito medesimo nella quale tutti i quesiti vengono raccolti. 2. La richiesta per frequenze sincrone è prevista unicamente per soggetti costituiti in Società o Consorzi, che ne detengono la titolarità ridistribuendo poi le zone ai soci stessi, sempre sulla stessa frequenza? Viene quindi esclusa la possibilità di accedere a questa risorsa da parte di Ditte individuali? 3. Nell'avviso pubblico recentemente emanato, è specificato che "requisito previsto è la titolarità di autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 25 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche". Si tratta di una procedura preliminare o è possibile effettuarla anche contestualmente? E a chi va specificatamente rivolta tale istanza? Nel relativo facsimile, frattanto reperito dal sottoscritto, si chiede di specificare quanto segue: ...di voler offrire al pubblico il seguente servizio di rete e/o comunicazione elettronica: Descrizione tipologia di rete: .... Descrizione tipologia di servizio: ... Descrizione sistemi/apparati di rete utilizzati e relativa ubicazione: .... Data di inizio dell'attivita': ... Cosa bisogna dunque indicare nei campi sopra specificati? 4. Quali costi sono previsti per i rilascio ed il mantenimento della concessione per l'emissione in AM? L'avviso pubblico non ne fa alcun cenno, il sopra citato Codice delle Comunicazioni Elettroniche inquadra invece varie fattispecie di utilizzatori e fornisce i relativi importi, ma a chi scrive non è chiaro a quale occorra espressamente far riferimento nel caso degli impianti radianti in AM. 5. Nelle specifiche tecniche di ogni impianto sono specificate le ore di operatività: ciò significa dunque che al di fuori di quegli orari occorre procedere allo spegnimento? RISPOSTA: 1. Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico: www.mise.gov.it all’interno della sezione Radio/Assegnazione frequenze onde medie (AM), dell’area tematica “Comunicazioni”. 2. Le frequenze isocanale di ogni rete sincrona, al fine di evitare reciproche interferenze nocive e coerentemente ai chiarimenti forniti dall’Agcom con nota prot.n.9169 del 29 febbraio 2016, sono assegnate in modo condiviso a uno o più soggetti, tramite costituzione di una società anche consortile che avrà la titolarità del diritto d’uso dell’intera rete sincrona. Pertanto è escluso il rilascio a ditte individuali. 3. L’autorizzazione generale, richiesta ai sensi dell’art.25 del D.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) deve essere conforme al modello di cui all’allegato 9 del citato articolo, indicando il servizio di comunicazione elettronica che si vuole offrire, e viene rilasciata a domanda con il silenzio assenso del Ministero dopo 60 giorni. Separatamente, entro i termini di scadenza previsti dall’Avviso Pubblico del 4 agosto 2016, dovrà essere prodotta apposita istanza indicando la frequenza o le frequenze richieste tra quelle comprese nel elenco pubblicato sul sito istituzionale del Ministero il 4 agosto. Per l’invio della domanda si deve far riferimento al punto 7 dell’Avviso. 4. Per quanto concerne i costi, si precisa che, essendo l’attività di operatore di rete, come ribadito dall’art.3 della Delibera AGCOM 3/16/CONS, soggetta ad autorizzazione generale, ai sensi e con le modalità dell’art.25 del decreto legislativo 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), è dovuto per il rilascio di tale autorizzazione, ai sensi dell’art.34 del sopra citato Codice delle comunicazioni elettroniche, il pagamento annuale dei diritti amministrativi. L’importo di tale diritto al momento non è stato determinato per il settore radiofonico in onde medie. 5. SI. 36 DOMANDA: Avrei bisogno di capire dove trovo informazioni su:#8208; forma associativa o societaria più adatta per fare richiesta di assegnazione frequenze, dettagli sul business plan da presentare investimento minimo richiesto#8208;suggerimenti vari RISPOSTA: La partecipazione alla proceduta di cui nell’Avviso Pubblico del 4 agosto 2016 è riservata a tutte le imprese, (anche ditte individuali e associazioni), che hanno presentato istanza di autorizzazione generale ai sensi dell’art.25 del D.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). Non è previsto un investimento minimo. 10 37 DOMANDA: scrivo per capire come fare a produrre i documenti necessari per l'affidamento delle frequenze in AM. Ho visto che serve un autorizzazione generale o copia dell'istanza. Come faccio a produrre tali documenti? RISPOSTA: L’autorizzazione generale, richiesta ai sensi dell’art.25 del D.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) deve essere conforme al modello di cui all’allegato 9 del citato articolo, indicando il servizio di comunicazione elettronica che si vuole offrire, e viene rilasciata a domanda con il silenzio assenso del Ministero dopo 60 giorni. Separatamente, entro i termini di scadenza previsti dall’Avviso Pubblico del 4 agosto 2016, dovrà essere prodotta apposita istanza indicando la frequenza o le frequenze richieste tra quelle indicate nel elenco pubblicato sul sito istituzionale del Ministero il 4 agosto. Per l’invio della domanda si deve far riferimento al punto 7 dell’Avviso Pubblico. Non esiste una modulistica prestampata da compilare. I dati da fornire nella domanda sono specificati nell’Avviso Pubblico del 4 agosto 2016 (punti da uno a otto, in particolare punto 5). 38 DOMANDA: Buongiorno, ho letto con mio piacere il bando per partecipare all'assegnazione di frequenze radio in onde medie. Chiedevo gentilmente informazioni per quanto riguarda le seguenti domande: 1. se siamo un associazione culturale no profit che trasmette su una radio web , possiamo partecipare al bando? 2. è stato disposto un contributo a fondo perduto per la realizzazione della radio in AM ,e se si quanto è la cifra e i tempi di erogazione? 3. noi viviamo nella provincia di Bologna, dobbiamo specificare solo la frequenza del raggio di azione solo su Bologna o possiamo estenderci? E come si fa a scegliere dall'elenco? 4. Non abbiamo ben capito il discorso di installare pali x la trasmissione ? 5. cosa si intende per innovazioni tecnologiche, e se sceglieremo il digitale ma poi ci rendessimo conto che l'analogico è migliore o viceversa? RISPOSTA: 1. Le associazioni no profit possono partecipare alla procedura di cui all’Avviso Pubblico del 4 agosto 2016 purché in possesso dell’autorizzazione generale, rilasciata ai sensi dell’art.25 del Codice delle comunicazioni elettroniche. 2. Per quanto concerne i costi, si precisa che, essendo l’attività di operatore di rete, come ribadito dall’art.3 della Delibera AGCOM 3/16/CONS, soggetta ad autorizzazione generale, ai sensi e con le modalità dell’art.25 del decreto legislativo 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), è dovuto per il rilascio di tale autorizzazione, ai sensi dell’art.34 del sopra citato Codice delle comunicazioni elettroniche, il pagamento annuale dei diritti amministrativi. L’importo di tale diritto al momento non è stato determinato per il settore radiofonico in onde medie. 3. Se si sceglie una frequenza asincrona la copertura dell’impianto viene definita dalle caratteristiche tecniche riportate in scheda : località fissata, tipo antenna, potenza del trasmettitore, condizioni di esercizio ecc.. Se la scelta è di una rete isofrequenza la copertura è data dalla somma delle coperture di ogni singolo impianto di cui è composta la rete. 4. Una diversa installazione rispetto alle schede tecniche pubblicate comporta l’applicazione delle procedure di coordinamento secondo quanto previsto dall’accordo di GE75. 5. E’ prevista la possibilità di utilizzare le frequenze assegnate con il diritto d’uso anche con tecniche innovative (digitali). Non sono previste limitazioni, è possibile utilizzare la frequenza assegnata sia in analogico che in digitale. La delibera AGCOM n.3/16/CONS del 14 gennaio 2016 prevede l’assegnazione delle frequenze radio in o.m. a modulazione d’ampiezza (AM) ovvero mediante altre tecnologie innovative (come il DRM, IBOC,..). I parametri della trasmissione broadcasting digitale in tecnologia DRM sono fissati dalla raccomandazione ITU#8208;R BS.1615#8208; 1#8208; 2011: “Planning parameters for digital sound broadcasting at frequencies below 30 MHz” e dallo standard ETSI _ES 201.980 v3.1.1(2009#8208;06) “DRM system speciification”. La raccomandazione BS 1615 prevede, per l’impiego del DRM in O.M., due modi (indicati rispettivamente, con le lettere “A” e “B”), caratterizzati da differente robustezza con differenti parametri: numero di sotto portanti e loro spaziatura, simboli utilizzabili, ampiezza dell’intervallo di guardia, ecc… per uno schema di modulazione OFDM (v.tab.1 della 11 raccomandazione). In ogni modo, la larghezza di banda occupata può variare in funzione della banda di frequenze considerate e dell’applicazione che si intende implementare. Le varie tipologie di occupazione di banda sono illustrate nella tabella 2 della raccomandazione. Dove sono enumerate 5 tipologie di occupazione di spettro indicate con i numeri: 1, 2, 3, 4 e 5. L’adozione di una tipologia di tipo 3 che prevede una banda nominale esattamente coincidente con la canalizzazione in analogico (9 KHz) non richiede un coordinamento internazionale ma semplicemente il rispetto di quanto previsto dal report ECC 117: “managing the transition to digital sound broadcasting in the frequency bands below 80 MHz#8208; feb 2008 rev. sept.2010#8208; che prevede per una tecnologia Digital Radio Mondiale (DRM) con codifica COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex) e che utilizza la stessa larghezza di banda di un canale analogico AM (9 KHz), suggerisce per mantenere lo stesso potenziale interferenziale delle trasmissioni AM una potenza totale della trasmissione 7 dB più bassa della potenza di portante assegnata in analogico. Per progetti che presentano larghezze maggiori di banda #8208;es. tipologia numero “5” [20 KHz di banda nominale]#8208; risulta evidente la necessità di un coordinamento internazionale (ai sensi dell’art 3 dell’Avviso Pubblico 4/8/16 per l’assegnazione delle frequenze radio in o.m. L’elenco delle frequenze disponibili e assegnabili è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero il 4 agosto 2016. 39 DOMANDA: in merito all'assegnazione delle frequenze in banda AM, per uso broadcasting, da rilasciare ai privati, tramite domanda entro il 30/9/2016, Vi richiediamo alcuni chiarimenti ed informazioni: 1. L'autorizzazione generale potrà essere richiesta dai nuovi soggetti contestualmente alla presentazione della domanda per i diritti d'uso in banda AM ? 2. Può essere presentata richiesta di una frequenza asincrona, non assegnata all'Italia e non presente nell'elenco diffuso dal Ministero, ma inutilizzata anche all'estero e che, se attivata a bassissima potenza, non arrecherebbe disturbi a terzi a livello locale, nazionale ed internazionale e coprirebbe al massimo, a livello locale, 25 Km di raggio di copertura con l'onda di terra anche in orario diurno ? 3. E' prevista la possibilità, per le piccole emittenti comunitarie (senza scopo di lucro), di fare domanda con un progetto difforme da quelli previsti in pianificazione che necessitano di grossi investimenti ed antenne alte centinaia di metri che, per motivi economici, la RAI ha dismesso negli anni precedenti ? Nello specifico, sono previste piccole emittenti locali a bassa potenza (che non superano la diffusione locale) che usano piccole antenne (filari, verticali, a quadro, tipo EH, Isotron ecc.) ? 4. Può un nuovo soggetto presentare domanda per una piccola emittente locale (che trasmette a bassissima potenza, al massimo 100 Watt di potenza, cioè 0,1 Kw in orario diurno) con un progetto che prevede l'uso di antenna alta al massimo 6 metri e posizionata magari sul tetto della sede dell'emittente con frequenza, sito e caratteristiche tecniche difformi da quelli previsti dal Ministero ? 5. Quali canoni e tasse sono previste per l'autorizzazione generale per la banda AM ed i relativi diritto d'uso per una singola frequenza asincrona a bassa potenza? 6. Poichè in Italia non esistono produttori di trasmettitori AM ma sono costruiti in paesi esteri extra UE (e non omologati e privi di marchio CE), in fase di presentazione delle domande e delle schede tecniche, come si devono regolare gli interessati ? 7. Una volta ottenuto il diritto d'uso della frequenza entro quale termine temporale devono iniziare le trasmissioni ? 8. Per poter trasmettere in banda AM ed attivare le trasmissione di una emittente radio basta l'autorizzazione generale ed il relativo diritto d'uso della frequenza oppure è necessaria anche l'autorizzazione come fornitore di contenuti radio? 9. Dopo la scadenza del 30 settembre 2016 è previsto il rilascio di ulteriori diritti d'uso, in base alla disponibilità di risorse in banda AM, richieste dagli eventuali soggetti interessati magari con una pianificazione di II livello ? RISPOSTA: 1. L’autorizzazione generale, richiesta ai sensi dell’art.25 del D.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) deve essere conforme al modello di cui all’allegato 9 del citato articolo, indicando il servizio di 12 comunicazione elettronica che si vuole offrire, e viene rilasciata a domanda con il silenzio assenso del Ministero dopo 60 giorni. Separatamente, entro i termini di scadenza previsti dall’Avviso Pubblico del 4 agosto 2016, dovrà essere prodotta apposita istanza indicando. la frequenza o le frequenze richieste tra quelle indicate nel elenco pubblicato sul sito istituzionale del Ministero il 4 agosto. 2. La presente procedura attuativa della legge 29 luglio 2015, n. 115 è riferita esclusivamente alle frequenze indicate negli allegati all’Avviso Pubblico del 4/8/16 pubblicati sul sito del Ministero alla voce: “Onde Medie a modulazione di ampiezza (AM): aperta la procedura per l’assegnazione delle frequenze”.3.DGPGSR (mail inoltrata all’ing. Spoto) 3. Nel caso in cui si voglia esercire la frequenza per cui si è presentata la domanda, in modo difforme dalle caratteristiche tecniche indicate nelle schede di GE75 : localizzazione dell’impianto, frequenza, tipo di antenna, potenza Tx,…), al seguito della presentazione di un apposito progetto , questo Ministero avvierà la procedura di coordinamento internazionale in sede ITU (ai sensi dell’art.4 degli Atti Finali del piano di GE75). Si rammenta, inoltre, che l’effettivo esercizio della frequenza potrà avvenire solo a seguito dell’esito positivo del coordinamento internazionale (ai sensi dell’art 3 dell’Avviso Pubblico 4/8/16 per l’assegnazione delle frequenze radio in o.m.) 4. Nel caso in cui si voglia esercire la frequenza per cui si è presentata la domanda, in modo difforme dalle caratteristiche tecniche indicate nelle schede di GE75 : localizzazione dell’impianto, frequenza, tipo di antenna, potenza Tx,…), al seguito della presentazione di un apposito progetto , questo Ministero avvierà la procedura di coordinamento internazionale in sede ITU (ai sensi dell’art.4 degli Atti Finali del piano di GE75). Si rammenta, inoltre, che l’effettivo esercizio della frequenza potrà avvenire solo a seguito dell’esito positivo del coordinamento internazionale (ai sensi dell’art 3 dell’Avviso Pubblico 4/8/16 per l’assegnazione delle frequenze radio in o.m.)La normativa vigente non prevede attualmente costi relativi all’assegnazione delle frequenze. 5. Per quanto concerne i costi, si precisa che, essendo l’attività di operatore di rete, come ribadito dall’art.3 della Delibera AGCOM 3/16/CONS, soggetta ad autorizzazione generale, ai sensi e con le modalità dell’art.25 del decreto legislativo 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), è dovuto per il rilascio di tale autorizzazione, ai sensi dell’art.34 del sopra citato Codice delle comunicazioni elettroniche, il pagamento annuale dei diritti amministrativi. L’importo di tale diritto al momento non è stato determinato per il settore radiofonico in onde medie. 6. Le apparecchiature utilizzate devono rispondere alla direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE e recepita dal d.lgs 128/del 22/6/16. 7. Non sono previsti termini per iniziare le trasmissioni. 8. Per trasmettere in banda AM non è necessaria la qualifica di fornitore di contenuto radiofonico. 9. Sono disponibili le frequenze di cui all’allegato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero il 4 agosto. Non ci sono ulteriori frequenze disponibili. 40 DOMANDA: Spett.le Ministero, come facciamo ad avere il seguente requisito: titolarità di autorizzazione generale, rilasciata ai sensi dell’art. 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche, che potrà essere assegnato anche a nuovi soggetti. RISPOSTA: L’autorizzazione generale, ai sensi dell’art.25 del D.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) viene rilasciata a domanda con il silenzio assenso del Ministero dopo 60 giorni anche a nuovi soggetti. 41 DOMANDA: La presente per porre alcuni quesiti in merito all'Avviso Pubblico Prot. 52676 4.8.2016#8208;D, per l'assegnazione di frequenze in onde medie. Al punto 3 dell'avviso si affronta il tema di esercizi difformi delle caratteristiche tecniche previste da Ge 75Nello specifico il capoverso recita: Nel caso in cui un richiedente voglia esercire la frequenza per cui presenta domanda in modo difforme dalle caratteristiche tecniche e con una localizzazione del traliccio differente da quanto previsto dal Piano di GE75. Quindi l'uso difforme sembrerebbe riferito solo alla posizione e alla potenza, delle frequenze, e solo quelle, ad oggi assegnate all'Italia. Ma leggendo quanto 13 scritto dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) in base al Piano di radiodiffusione Ginevra 1975 agli articoli 3 \ 4\ 6, sembrerebbe anche data la facolta' ,agli enti preposti per ciascuna nazione di: Mettere in uso frequenze che non appaiono nel piano, quindi nuove frequenze. Ogni amministrazione puo' proporre modifiche alle caratteristiche tecniche e proporre nuove frequenze. Viene normata la rinuncia ad una frequenza e quindi la sua disponibilita' per latri. Vengono normati cambi tecnici e di frequenza per le LOW POWER Channels. Vengono citati i principi rispetto alle aree (confini) di ciascuna amministrazione. Viene citato esplicitamente l'invito in caso di "cambio Frequenza" d'informare I.F.R.B. che provvedera' alle comunicazioni del caso. Tutte queste operazioni possono e devono essere coordinate con UIT. Ora alla luce di questa mia interpretazione desideravo aver indicazioni in merito ai seguenti quesiti: 1. Sara' possibile richiedere l'assegnazione di frequenze ad oggi non assegnate all'Italia, come previsto da GE 75? 2. Verranno assegnate frequenze ai LOW POWER Channels come previsto da GE75? 3. Potranno essere richieste le frequenze a cui altre amministrazioni hanno rinunciato, come indicato in GE 75 ? 4. E' possibile avere l'elenco delle frequenze a cui hanno rinunciate le altre nazioni per inoltrare domanda di assegnazione? 5. Potranno esser assegnate frequenze locali, che non superino i confini nazionali, con i valori del 4.8.3 Annex 2 to the Agreement, con o senza coordinamento Europeo ? RISPOSTA: 1. La presente procedura riguarda esclusivamente le frequenze indicate negli allegati all’Avviso Pubblico del 4/8/16 pubblicati sul sito del Ministero alla voce: “Onde Medie a modulazione di ampiezza (AM): aperta la procedura per l’assegnazione delle frequenze”. La risposta ai quesiti 2, 3, 4 e 5 è la stessa di quella data al quesito n.1. 42 DOMANDA: 1. Gentilmente volevo dei chiarimenti sia di natura amministrativa, come ottenere il diritto d'uso e i requisiti per una frequenza in AM. 2. in riferimento alle frequenze ad esempio in provincia di Palermo o Trapani non si puo' accendere frequenza? 3. ad esempio la frequenza che vorrei che mi assegnaste fosse la 1512 Asincrone e possibile o e in base ad una graduatoria? 4. per quanto riguarda le antenne di trasmissione in Om ci sono dei vincoli viste le dimensioni per la capacita' trasmissiva. 5. Per ultimo dove trovare la modulistica da compilare per la presentazione della domanda. RISPOSTA: 1. per ottenere il diritto d’uso è necessaria l’autorizzazione generale che si ottiene presentando apposita istanza al Ministero, ai sensi dell’art.25 del D.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) che viene rilasciata con il silenzio assenso del Ministero stesso dopo 60 giorni. Separatamente, entro i termini di scadenza previsti dall’Avviso Pubblico del 4 agosto 2016, dovrà essere prodotta apposita istanza indicando la frequenza o le frequenze richieste tra quelle indicate nel elenco pubblicato sul sito istituzionale del Ministero il 4 agosto Qualora il numero delle domande presentate per una determinata frequenza asincrona o rete sincrona pianificata non superi il numero di frequenze disponibili, il Ministero concederà i diritti d’uso ai richiedenti. Qualora il numero delle domande presentate per una determinata frequenza asincrona o rete sincrona pianificata sia superiore al numero di frequenze disponibili, i diritti d’uso delle frequenze saranno concessi mediante successive procedure di selezione comparativa adottate dal Ministero, ai sensi dell’art.5 della delibera AGCOM n. 3/16/CONS. 2. Le frequenze oggetto della presente procedura sono indicate nell’elenco pubblicato contestualmente all’Avviso del 4.8.2016 3. Si veda la risposta al quesito precedente 4. Le condizioni di esercizio degli impianti sono regolate dall’Avviso Pubblico del 4 agosto 2016, per l’assegnazione delle frequenze e dalle allegate schede tecniche relative alle frequenze sincrone (11 reti) e alle frequenze asincrone (88 frequenze). 5. Non esiste una modulistica prestampata da compilare. Le domande di partecipazione alla procedura devono essere presentate con le modalità indicate nell’Avviso Pubblico del 4 agosto 2016 (punti da uno a otto, in 14 Particolare punto 5). 43 DOMANDA: Le chiedo, cortesemente, come facciamo ad ottenere un requisito essenziale, l’autorizzazione generale, rilasciata ai sensi dell’art. 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche, che potrà essere assegnato anche a nuovi soggetti? RISPOSTA: L’autorizzazione generale, richiesta ai sensi dell’art.25 del D.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) deve essere conforme al modello di cui all’allegato 9 del citato articolo, indicando il servizio di comunicazione elettronica che si vuole offrire, e viene rilasciata a domanda con il silenzio assenso del Ministero dopo 60 giorni. L’autorizzazione generale può essere richiesta da nuovi soggetti. 44 DOMANDA: Il 5 febbraio scorso ho fatto la richiesta per partecipare alla domanda di assegnazione delle frequenza in onde medie. Prima di effettuare la domanda Vi chiederei, dopo aver visto le tabelle delle frequenze assegnabili nelle province italiane, alcuni informazioni ed un parere tecnico, Con le attrezzature in nostro possesso, abbiamo constatato che la frequenza che più si adatterebbe alle trasmissioni nel nostro territorio sarebbe quella di 1143khz (Sincrone) in quanto libera e priva di disturbi. Purtroppo tali frequenze sono state assegnate alle provincie insulari di Sassari e Messina. Riteniamo però che in virtù del fatto che la nostra associazione non intende utilizzare potenze importanti, potrebbe sicuramente convivere con chi volesse utilizzare la medesima frequenza nei luoghi di assegnazione. Se non fosse possibile utilizzare la sopraccitata frequenza, potremmo optare per altre frequenze come ad esempio 1035 khz (Sincrone), utilizzabile peraltro da diverse province di cui la più vicina a noi è Firenze. Ci chiedevamo se era possibile magari farne parte come area geografica, visto che anche questa frequenza è sufficientemente pulita e priva di disturbi, magari potendo utilizzare in futuro le località indicate nella tabella 1 per installare trasmettitori o ponti radio. Questa associazione prevede infatti l’espansione ad altre zone d’Italia; per ora siamo presenti nelle province di Bologna e Chieti. Comunque se non fosse possibile utilizzare nessuna delle due frequenze, opteremmo per una delle frequenze assegnate a Bologna cioè 1602 khz (Asincrone) anch’essa discretamente pulita nelle ore serali e notturne. Le altre frequenze assegnate alla provincia di Bologna e cioè 1548 khz (Sincrone) e 756 khz (Asincrone) sono poco utilizzabili con basse potenze poiché sulla prima, di sera entra un segnale forte 9+10/20 di una stazione forse inglese e nell’altra disturba un segnale da Radio Romania che usa 400kw di potenza che arriva con un segnale 2 di giorno e 9+20 di sera. Le frequenze 711, 1098 khz, (Asincrone) sono altresì disturbate di sera e oltretutto, a queste frequenze, vengono imposti limiti di orario che ne rendono poco interessante l’utilizzo. Un vostro parere tecnico su “quale frequenza avviare la nostra domanda”, ci sarebbe utile per evitare perdite di tempo ed errori nell’interpretazione delle tabelle pubblicate. Le chiederei inoltre indicazione se sia possibile richiedere più di una frequenza ed il costo del canone per un’associazione senza scopo di lucro, inoltre se la medesima debba essere per forza iscritta alla camera di commercio. RISPOSTA: Le condizioni di esercizio degli impianti sono regolate dall’Avviso Pubblico 4 agosto 2016, per l’assegnazione delle frequenze e dalle allegate schede tecniche relative alle frequenze sincrone (11 reti) e alle frequenze asincrone (88 frequenze) Nel caso in cui si voglia esercire la frequenza per cui si è presentata la domanda, in modo difforme dalle caratteristiche tecniche indicate nelle schede di GE75 : localizzazione dell’impianto, frequenza, tipo di antenna, potenza Tx,…), al seguito della presentazione di un apposito progetto, questo Ministero avvierà la procedura di coordinamento internazionale in sede ITU (ai sensi dell’art.4 degli Atti Finali del piano di GE75). Si rammenta, inoltre, che l’effettivo esercizio della frequenza potrà avvenire solo a seguito dell’esito positivo del coordinamento internazionale (ai sensi dell’art 3 dell’Avviso Pubblico 4/8/16 per l’assegnazione delle frequenze radio in o.m.) 15 Per quanto concerne i costi, si precisa che, essendo l’attività di operatore di rete, come ribadito dall’art.3 della Delibera AGCOM 3/16/CONS, soggetta ad autorizzazione generale, ai sensi e con le modalità dell’art.25 del decreto legislativo 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), è dovuto per il rilascio di tale autorizzazione, ai sensi dell’art.34 del sopra citato Codice delle comunicazioni elettroniche, il pagamento annuale dei diritti amministrativi. L’importo di tale diritto al momento non è stato determinato per il settore radiofonico in onde medie. Le Associazioni non hanno l’obbligo dell’iscrizione alla Camera di Commercio. 45 DOMANDA: Salve, con la presente sono a richiedere se è stata predisposta idonea modulistica sia per la richiesta di autorizzazione generale sia per la richiesta di assegnazione delle frequenze. Chiedo altresì di sapere, nel caso l'immobile ubicazione dell'antenna riportato nella lista frequenze alle indicate coordinate, sia per qualsiasi motivo indisponibile, se è possibile spostare/modificare/depotenziare l'impianto in altra località della stessa regione. RISPOSTA: L’autorizzazione generale, richiesta ai sensi dell’art.25 del D.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) deve essere conforme al modello di cui all’allegato 9 del citato articolo e viene rilasciata a domanda con il silenzio assenso del Ministero dopo 60 giorni. Separatamente, entro i termini di scadenza previsti dall’Avviso Pubblico del 4 agosto 2016, dovrà essere prodotta apposita istanza indicando la frequenza o le frequenze richieste tra quelle indicate nel elenco pubblicato sul sito istituzionale del Ministero il 4 agosto. Non esiste una modulistica prestampata da compilare. I dati da fornire nella domanda sono specificati nell’Avviso Pubblico del 4 agosto 2016 (punti da uno a otto, in particolare punto 5). Nel caso in cui si voglia esercire la frequenza per cui si è presentata la domanda, in modo difforme dalle caratteristiche tecniche indicate nelle schede di GE75: localizzazione dell’impianto, frequenza, tipo di antenna, potenza Tx,…), al seguito della presentazione di un apposito progetto , questo Ministero avvierà la procedura di coordinamento internazionale in sede ITU (ai sensi dell’art.4 degli Atti Finali del piano di GE75). Si rammenta, inoltre, che l’effettivo esercizio della frequenza potrà avvenire solo a seguito dell’esito positivo del coordinamento internazionale (ai sensi dell’art 3 dell’Avviso Pubblico 4/8/16 per l’assegnazione delle frequenze radio in o.m.) 46 DOMANDA: 1. Un soggetto titolare esclusivamente di autorizzazione in qualità di fornitore di contenuti radiofonici (quindi nativo, non concessionario radiofonico in tecnica analogica) è considerato soggetto nuovo entrante? 2. Un medesimo soggetto giuridico può presentare più domande per diverse frequenze? RISPOSTA: 1. Un soggetto non concessionario titolare di autorizzazione a fornitore di contenuti , viene considerato nuovo soggetto. 2. E’ possibile presentare più domande per diverse frequenze. L’Avviso Pubblico del 4 agosto 2016 non prevede limitazioni in proposito. 47 DOMANDA: Buongiorno, in seguito al bando per l'assegnazione delle frequenze radio in onde medie AM avremmo alcune domande da porvi. Per questo avremmo bisogno di alcune delucidazioni: 1. c'è un tempo massimo (in settimane o mesi) per cui bisogna accendere la frequenza? 2. ci sono costi di penali o tempistiche minime da rispettare nel caso in cui si decida di "dismettere" la frequenza AM nei mesi successivi all'assegnazione? 3. è possibile fare richiesta di una frequenza per una provincia e regione differenti da quella in cui si trova la sede legale dell'emittente? 4. sono previsti costi di qualsiasi genere (amministrativi, tecnici, etc..) per l'assegnazione e la messa in produzione di queste frequenze? 16 RISPOSTA 1. Non è previsto un tempo massimo entro cui accendere la frequenza. E’ necessario rispettare il principio generale del buon uso dello spettro radioelettrico. 2. Nel caso di cessazione dell’attività va data comunicazione scritta al Ministero e non ci sono costi. 3. L’elenco delle frequenze disponibili e assegnabili è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero il 4 agosto. 4. Per quanto concerne i costi, si precisa che, essendo l’attività di operatore di rete, come ribadito dall’art.3 della Delibera AGCOM 3/16/CONS, soggetta ad autorizzazione generale, ai sensi e con le modalità dell’art.25 del decreto legislativo 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), è dovuto per il rilascio di tale autorizzazione, ai sensi dell’art.34 del sopra citato Codice delle comunicazioni elettroniche, il pagamento annuale dei diritti amministrativi. L’importo di tale diritto al momento non è stato determinato per il settore radiofonico in onde medie. 48 DOMANDA: 1. In qualità di emittente radiofonica ho necessità dell’autorizzazione generale? Se si c’è un modello a cui far riferimento o fac#8208;simile, o trattasi del modello di richiesta di operatore di rete televisivo DGTV? 2. L’installazione dell’antenna principale da Reggio Calabria con le coordinate da Voi indicate dovranno essere diverse in quanto trattasi di un sito ex impianto RAI al centro della città, ovviamente la popolazione del luogo non accetterà l’installazione di una nuova antenna. In conseguenza a questa realtà il sito dal quale intendiamo trasmettere è su un suolo privato comune di Motta S. Giovanni (RC) al confine del comune di Reggio Calabria a 2 Km dal centro abitato è posto su un terreno agricolo a 669 metri q.s.l.m. le cui coordinate sono: 15°42’27.1” 38°2’6.7”. Questo sito ospita da decenni emittenti radiofoniche nazionali e locali in FM fuori dal centro abitato. 3. L’interesse della nostra cooperativa è quello di poter avere come area di servizio l’intera Calabria, la frequenza asincrona assegnata per Reggio Calabria è la 594 KHz ma con un limite delle ore di trasmissione dalle ore 04.00 alle 17.00 questo elemento costituisce un vincolo, trattandosi di un investimento importante, possiamo richiedere la frequenza 1485 KHz per Reggio Calabria? Considerando che chiederemo per Catanzaro e Cosenza la 1485 KHz che è stata assegnata a queste città? 4. L’uso delle frequenze sincrone è utilizzabile per le radio locali? 5. In alternativa può essere richiesta la frequenza sincrona in tutta la Calabria? 6. Una emittente locale può chiedere l’estensione territoriale anche dopo la scadenza del 30 settembre 2016? Fino a quante regioni/città è possibile estendere? RISPOSTA: 1. Le emittenti radiofoniche sono concessionarie ma non hanno la qualifica di operatore di rete che si ottiene attraverso Autorizzazione Generale richiesta ai sensi dell’art.25 del D.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). L’Autorizzazione Generale deve essere richiesta con il modello di cui all’allegato 9 del citato articolo, viene rilasciata con il silenzio assenso del Ministero dopo 60 giorni. 2. Nel caso in cui si voglia esercire la frequenza per cui si è presentata la domanda, in modo difforme dalle caratteristiche tecniche indicate nelle schede di GE75: localizzazione dell’impianto, frequenza, tipo di antenna, potenza Tx,…), al seguito della presentazione di un apposito progetto , questo Ministero avvierà la procedura di coordinamento internazionale in sede ITU (ai sensi dell’art.4 degli Atti Finali del piano di GE75). Si rammenta, inoltre, che l’effettivo esercizio della frequenza potrà avvenire solo a seguito dell’esito positivo del coordinamento internazionale (ai sensi dell’art 3 dell’Avviso Pubblico 4/8/16 per l’assegnazione delle frequenze radio in o.m.). 3. La presente procedura si riferisce esclusivamente alle frequenze indicate nell’elenco pubblicato contestualmente all’Avviso del 4.8. 2016. Nel caso in cui si voglia esercire la frequenza per cui si è presentata la domanda, in modo difforme dalle caratteristiche tecniche indicate nelle schede di GE75: localizzazione dell’impianto, frequenza, tipo di antenna, potenza Tx,…), al seguito della presentazione di un apposito progetto, questo Ministero avvierà la procedura di coordinamento internazionale in sede ITU (ai sensi dell’art.4 degli Atti Finali del piano di GE75). Si rammenta, inoltre, che l’effettivo esercizio della frequenza potrà avvenire solo a seguito dell’esito positivo del coordinamento internazionale (ai sensi dell’art 3 dell’Avviso Pubblico 4/8/16 per l’assegnazione delle frequenze radio in o.m.) 4. La frequenza di una rete sincrona è assegnata a uno o più soggetti tramite la costituzione di una società anche 17 consortile che avrà la titolarità del diritto d’uso dell’intera rete sincrona. 5. Le caratteristiche tecniche sono indicate nelle schede tecniche allegate all’Avviso del 4 agosto 2016. 6. Le frequenze saranno assegnate come indicato nelle schede tecniche allegate all’Avviso del 4 agosto 2016. Successivamente il titolare del diritto d’uso se vorrà effettuare modifiche dovrà presentare un apposito progetto che sarà valutato. 49 DOMANDA: Siamo un emittente televisiva regionale (Campania) e abbiamo tre canali tutti nostri e saremo interessati a sapere come fare per effettuare la domanda per l'assegnazione della frequenza radio, e di tutta il tipo di documentazione che serve. In attesa di una vostra risposta v ringrazio anticipatamente. RISPOSTA: Le emittenti televisive, operatori di rete, sono già titolari di autorizzazione generale ai sensi dell’art.25 del D.lgs. 259/2003. Entro il 30 settembre può inoltrare domanda di partecipazione alla procedura di cui all’Avviso Pubblico del 4 agosto 2016. I dati da fornire nella domanda e i documenti da allegare sono specificati nell’Avviso Pubblico del 4 agosto 2016 (punti da uno a otto, in particolare punto 5). 50 DOMANDA: Dal regolamento si parla di una durata di 20 anni, alla sua scadenza come si comporta il Ministero? 1. Verrà rinnovata in automatico ? 2. Bisogna ripresentare una domanda di concessione ? 3. Si rinnova in tacito accordo? 4. La società radiofonica ne sarà proprietaria esclusiva? 5. A riguardo di trasmettere in nuova tecnologia cioè con sistema digitale DRM esistono delle normative? Sono ancora in fase di sperimentazioni? 6. Bisogna iniziare a trasmettere con un impianto analogico e poi passare al DRM? 7. In fase iniziale di attività bisogna essere prudenti a come investire se poi si passa al DRM? 8. Posso installare la mia antenna nella mia zona territoriale diversa da quella dell'area descritta sulle tabelle n.1#8208;2 con concessione del comune di appartenenza sulle aree dedicata come da regolamento comunale? RISPOSTA: 1., 2., 3., 4.: Non è possibile conoscere l’evoluzione della normativa negli anni futuri. 5. I parametri della trasmissione broadcasting digitale in tecnologia DRM sono fissati dalla raccomandazione ITU#8208; R BS.1615#8208;1#8208; 2011: “Planning parameters for digital sound broadcasting at frequencies below 30 MHz” e dallo standard ETSI _ES 201.980 v3.1.1(2009#8208;06) “DRM system speciification”. La raccomandazione BS 1615 prevede , per l’impiego del DRM in O.M. ,due modi (indicati rispettivamente, con le lettere “A” e “B”), caratterizzati da differente robustezza con differenti parametri: numero di sotto portanti e loro spaziatura, simboli utilizzabili , ampiezza dell’intervallo di guardia,ecc.. per uno schema di modulazione OFDM (v.tab.1 della raccomandazione).Per ogni modo, la larghezza di banda occupata può variare in funzione della banda di frequenze considerate e dell’applicazione che si intende implementare. Le varie tipologie di occupazione di banda sono illustrate nella tabella 2 della raccomandazione. Dove sono enumerate 5 tipologie di occupazione di spettro indicate con i numeri: 1, 2, 3, 4 e 5. L’adozione di una tipologia di tipo 3 che prevede una banda nominale esattamente coincidente con la canalizzazione in analogico (9 KHz) non richiede un coordinamento internazionale ma semplicemente il rispetto di quanto previsto dal report ECC 117: “managing the transition to digital sound broadcasting in the frequency bands below 80 MHz#8208; feb 2008 rev. sept.2010#8208; che prevede per una tecnologia Digital Radio Mondiale (DRM) con codifica COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex) e che utilizza la stessa larghezza di banda di un canale analogico AM (9 KHz), suggerisce per mantenere lo stesso potenziale interferenziale delle trasmissioni AM una potenza totale della trasmissione 7 dB più bassa della potenza di portante assegnata in analogico. Per progetti che presentano larghezze maggiori di banda #8208;es. tipologia numero “5” [20 KHz di banda nominale]#8208; risulta evidente la necessità di un coordinamento internazionale (ai sensi dell’art 3 dell’Avviso Pubblico 4/8/16 per l’assegnazione delle frequenze radio in o.m. 18 6. L’Avviso Pubblico (4/agosto/2016), ha per oggetto l’assegnazione di frequenze radio in O.M. a modulazione di ampiezza AM quindi in modulazione analogica o mediante altre tecnologie innovative (come ad es. il DRM), ai sensi dell’art. 24#8208;bis del d.lgs 31 luglio 2005, n. 177 7. L’Avviso Pubblico non prevede nulla in proposito. 8. Nel caso in cui si voglia esercire la frequenza per cui si è presentata la domanda, in modo difforme dalle caratteristiche tecniche indicate nelle schede di GE75 : localizzazione dell’impianto, frequenza, tipo di antenna, potenza Tx,…), al seguito della presentazione di un apposito progetto , questo Ministero avvierà la procedura di coordinamento internazionale in sede ITU (ai sensi dell’art.4 degli Atti Finali del piano di GE75). Si rammenta, inoltre, che l’effettivo esercizio della frequenza potrà avvenire solo a seguito dell’esito positivo del coordinamento internazionale (ai sensi dell’art 3 dell’Avviso Pubblico 4/8/16 per l’assegnazione delle frequenze radio in o.m. 51 DOMANDA: In riferimento all’avviso pubblico per l’assegnazione delle frequenze radio in onde medie, siamo con la presente a richiedervi se la partecipazione o meno all’assegnazione sia fondamentale per non essere esclusi da future assegnazioni sia per la trasmissione in tecnica analogica che digitale. RISPOSTA: Il bando sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico è relativo all’elenco allegato di frequenze assegnabili. Eventuali future assegnazioni saranno disciplinate dalla normativa al momento vigente. 52 DOMANDA: 1. Il richiedente avente i requisiti da Voi richiesti può concorrere al rilascio di più concessioni nella stessa provincia o in più provincie d' Italia utilizzando frequenze asincrone da Voi presentate? 2. In base al mantenimento delle caratteristiche radioelettriche da Voi presentate, si ha margine di tolleranza sia dal punto di vista altezza traliccio, potenza e coordinate geografiche che risultano nella maggior parte non precise in riferimento agli impianti RAI dismessi? in caso, di quanto è il margine di tolleranza anche per la riallocazione dell'impianto? E' sufficiente rimanere nella stessa provincia ove insisteva l'impianto originario o vi è un limite chilometrico che Ginevra ha previsto? 3. Vista la sperimentazione e l'utilizzo di nuove tecnologie da Voi proposte, si intendono adottare nuovi tipi di trasmettitori ad altissima efficienza ed antenne a basso impatto ambientale, dalle ridotte dimensioni e dall'ottimo rendimento, possono rientrare in alternativa a quelle censite nella scheda tecnica GE'75? 4. Per dare luogo alla sperimentazione anche in tecnica digitale sarebbero necessarie larghezze di banda superiori a quelle censite in analogico GE'75(9 KHz), di fatto interferendo i canali adiacenti, quali sono le Vostre considerazioni in merito e se vi è la possibilità di concorrere a due frequenze una in utilizzo in tecnica analogica e la seconda per dare vita a queste nuove future sperimentazioni? 5. Qualora non vi fosse margine di tolleranza, nell'impossibilità di un ripristino nei luoghi indicati nelle schede di GE'75, è possibile richiedere concessione su altre frequenze da Voi non menzionate, risultanti dismesse da altri emittenti estere mediante riassegnazione da parte di GE'75 con le nuove caratteristiche radioelettriche e nuove coordinate geografiche riferite all'impianto? 6. Resta alquanto di dubbia interpretazione la questione inerente l'identità giuridica, chiedo quindi, di avere maggiori informazioni in merito. Il sottoscritto si domanda se l'identità giuridica può essere una singola persona fisica? 7. Se l'identità giuridica deve essere quanto meno un'associazione riconosciuta, non avrebbe molto senso costituirla per poi veder rifiutata da Voi la concessione, per scarsità di risorse frequenziali o altro, in merito a quanto riportato nella delibera da Voi pubblicata, ove in particolare al punto 9 sostenete che la domanda non è in alcun modo vincolante per l'amministrazione, non dando nemmeno una minima garanzia di successo per il conseguimento della stessa, è possibile quindi richiedere la concessione da persona fisica e poi costituire associazioni, srl o quant'altro integrandole successivamente? 8. Le SCIA con richiesta di autorizzazione a trasmettere, si badi bene non richiesta di concessione, precedentemente presentate al Vostro Ufficio in data antecedente il 04 agosto 2016, sono da considerarsi valide oppure bisogna ripresentare la stessa simultaneamente alla richiesta di concessione? 9. Diverse frequenze asincrone da Voi presentate, risulterebbero interferenti in modo reciproco vista la vicinanza fra alcuni siti ove RAI stessa non utilizzava qualche risorsa frequenziale per non auto#8208;interferirsi( nello specifico 19 Gorizia e Pordenone si troverebbero a una distanza non sufficiente a garantire il rapporto di protezione reciproco anche in ore diurne), in tal caso procedete al cambio di frequenza di un impianto per ovviare a tutto ciò? 10. Risulta sulla lista delle frequenze da Voi presentata più di qualche impianto già operante ai sensi della 223/90 da parte di terzi in altre provincie d' Italia, in tal caso, vista l'impossibilità di richiedere frequenze alternative in questa fase in una determinata provincia, vista la possibilità di produrre interferenze ai terzi già operanti da oltre 25 anni, come ci si deve comportare in merito? RISPOSTA: 1. E’ possibile presentare più domande per diverse frequenze. La procedura di cui all’Avviso Pubblico del 4 agosto 2016 non prevede limitazioni in proposito. 2. Nel caso in cui si voglia esercire la frequenza per cui si è presentata la domanda, in modo difforme dalle caratteristiche tecniche indicate nelle schede di GE75 : localizzazione dell’impianto, frequenza, tipo di antenna, potenza Tx,…), al seguito della presentazione di un apposito progetto , questo Ministero avvierà la procedura di coordinamento internazionale in sede ITU (ai sensi dell’art.4 degli Atti Finali del piano di GE75). Si rammenta, inoltre, che l’effettivo esercizio della frequenza potrà avvenire solo a seguito dell’esito positivo del coordinamento internazionale (ai sensi dell’art 3 dell’Avviso Pubblico 4/8/16 per l’assegnazione delle frequenze radio in o.m.) 3. si veda la risposta al quesito precedente 4. Vi è la possibilità di concorrere a più di una frequenza. Per quanto riguarda l’utilizzo di una tecnica digitale di modulazione (v. DRM) i parametri della trasmissione broadcasting digitale in tecnologia DRM sono fissati dalla raccomandazione ITU#8208;R BS.1615#8208;1#8208; 2011: “Planning parameters for digital sound broadcasting at frequencies below 30 MHz” e dallo standard ETSI _ES 201.980 v3.1.1(2009#8208;06) “DRM system speciification”. La raccomandazione BS 1615 prevede , per l’impiego del DRM in O.M. ,due modi (indicati rispettivamente, con le lettere “A” e “B”), caratterizzati da differente robustezza con differenti parametri: numero di sotto portanti e loro spaziatura, simboli utilizzabili , ampiezza dell’intervallo di guardia,ecc.. per uno schema di modulazione OFDM (v.tab.1 della raccomandazione) In ogni modo, la larghezza di banda occupata può variare in funzione della banda di frequenze considerate e dell’applicazione che si intende implementare. Le varie tipologie di occupazione di banda sono illustrate nella tabella 2 della raccomandazione. Dove sono enumerate 5 tipologie di occupazione di spettro indicate con i numeri: 1, 2, 3, 4 e 5. L’adozione di una tipologia di tipo 3 che prevede una banda nominale esattamente coincidente con la canalizzazione in analogico (9 KHz) non richiede un coordinamento internazionale ma semplicemente il rispetto di quanto previsto dal report ECC 117: “managing the transition to digital sound broadcasting in the frequency bands below 80 MHz#8208; feb 2008 rev. sept.2010#8208; che prevede per una tecnologia Digital Radio Mondiale (DRM) con codifica COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex) e che utilizza la stessa larghezza di banda di un canale analogico AM (9 KHz), suggerisce per mantenere lo stesso potenziale interferenziale delle trasmissioni AM una potenza totale della trasmissione 7 dB più bassa della potenza di portante assegnata in analogico. Per progetti che presentano larghezze maggiori di banda #8208;es. tipologia numero “5” [20 KHz di banda nominale]#8208; risulta evidente la necessità di un coordinamento internazionale ai sensi dell’art 3 dell’Avviso Pubblico 4/8/16 per l’assegnazione delle frequenze radio in o.m 5. La richiesta di una o più frequenze (sincrona e/o asincrona) non può essere che riferita esclusivamente, alle frequenze indicate negli allegati all’Avviso Pubblico del 4/8/16 pubblicati sul sito del Ministero alla voce: “Onde Medie a modulazione di ampiezza (AM): aperta la procedura per l’assegnazione delle frequenze”. 6. Possono partecipare tutte le imprese, (anche ditte individuali e associazioni), che hanno presentato istanza ai sensi dell’art.25 del D.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). 7. Il requisito richiesto per partecipare alla procedura di cui all’Avviso Pubblico del 4 agosto 2016 è l’autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell’art.25 del decreto legislativo 259/2003. Il suddetto requisito può essere concessa anche a una ditta individuale. 8. L’autorizzazione generale viene rilasciata con il silenzio assenso del Ministero dopo 60 giorni. La qualifica di operatore di rete se la domanda non viene respinta è acquisita. 9. Le frequenze notificate secondo il piano di GE75 non sono da ritenersi soggette a interferenze poiché coordinate internazionalmente 20 10. L’art.24 del decreto legislativo 177/2005 al primo comma stabilisce che la radiodiffusione sonora privata in ambito nazionale e locale su frequenze terrestri in tecnica analogica è esercitata in regime di concessione fino all'adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze. Il regime relativo alle concessioni radiofoniche, previsto dalla legge 223/90, ha pertanto validità fino all'adozione del piano nazionale di assegnazione, che è stato adottato per le frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) con la legge 115/2015, che ha operato il rinvio al Piano di radiodiffusione#8208; Ginevra 1975 e ha demandato all’AGCOM l’individuazione delle modalità e dei criteri di assegnazione delle stesse. L’autorità per le comunicazioni, con la delibera 3/16/CONS ha individuato l'autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell’art.25 del decreto legislativo 259/2003 e il diritto d'uso come titolo giuridico necessario per l’assegnazione delle frequenze radio in AM. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato l’avviso pubblico del 4 agosto specificando la procedura di assegnazione delle sopra citate frequenze. Pertanto è possibile fare richiesta per tutte le frequenze presenti nell’allegato all’Avviso Pubblico pubblicato sul sito istituzionale del Ministero il 4 agosto. I soggetti già concessionari per le trasmissioni radiofoniche in tecnica analogica per un impianto in onde medie (AM), censito si sensi dell'Art 32 della legge 223/90, al fine di continuare ad esercire l'impianto di cui sono già concessionari hanno l'obbligo di presentare domanda nelle modalità e nei termini indicati nell’Avviso stesso. I soggetti che non parteciperanno alla procedura di assegnazione non potranno più esercire gli impianti di cui sono concessionari. 53 DOMANDA: 1. Sono previsti canoni per le frequenze assegnate? 2. Se si ,quali sono i criteri per la quantificazione? RISPOSTA: 1. e 2. Per quanto concerne i costi, si precisa che, essendo l’attività di operatore di rete, come ribadito dall’art.3 della Delibera AGCOM 3/16/CONS, soggetta ad autorizzazione generale, ai sensi e con le modalità dell’art.25 del decreto legislativo 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), è dovuto per il rilascio di tale autorizzazione, ai sensi dell’art.34 del sopra citato Codice delle comunicazioni elettroniche, il pagamento annuale dei diritti amministrativi. L’importo di tale diritto al momento non è stato determinato per il settore radiofonico in onde medie. 54 DOMANDA: 1. Nell'avviso pubblico del 4 agosto non si fa menzione di un eventuale canone annuale relativo alla licenza di trasmissione. Ciò significa che non è previsto oppure che sarà comunicato in seguito? In quest'ultimo caso è possibile conoscerne l'entità prima del 30 settembre? 2. Nel caso di richiesta di autorizzazione per una rete sincrona, la società assume solo il compito di gestore della rete oppure è automaticamente autorizzata anche quale fornitore di contenuti? In quest'ultimo caso il contenuto deve essere il medesimo per tutta la rete o può essere diverso per ciascuna frequenza? 3. Nell'art.9 è scritto che l'amministrazione assegna le frequenze in ordine cronologico di presentazione delle istanze. Questo però sembra in contrasto con quanto scritto poco dopo e cioè che se il numero delle domande per una determinata frequenza è superiore al numero di frequenze disponibili ci sarà una selezione comparativa. Il testo non sembra molto chiaro. Se io chiedo l'autorizzazione per i 1602 di Gorizia, la frequenza per quella località è una sola quindi come possono esserci più frequenze disponibili? A meno che non si debba chiedere solo la frequenza #8208; e non la località #8208; con il rischio di vedersela assegnata a Siracusa anziché Gorizia! Se ci fosse la facoltà di indicare la località, potrebbero verificarsi due casi: Caso 1: l'amministrazione assegna le frequenze in ordine cronologico di presentazione delle istanze. Perciò: se il soggetto A presenta domanda per la frequenza X il 2 settembre e il soggetto B presenta domanda per la medesima frequenza X il 10 settembre allora la frequenza viene assegnata ad A (presumibilmente prima della scadenza del 30 settembre). E il soggetto B non ha più quindi diritto ad alcuna frequenza? In questo caso sembra che la procedura comparativa non sia applicata. Viceversa. Caso 2: il numero delle domande per una determinata frequenza è superiore a uno e quindi ci sarà una selezione comparativa. Perciò: il 30 settembre sarete in possesso di due domande di due soggetti A e B che chiedono la stessa frequenza pur essendovi giunte in due momenti diversi. In tal caso la frequenza sarà assegnata a uno di essi con valutazione comparativa. In questo caso cosa significa tener conto dell'ordine cronologico? Ancora una volta il soggetto escluso non avrà più alcun diritto di assegnazione o potrà 21 chiedere una nuova frequenza? All'atto della domanda si possono indicare alcune eventuali frequenze alternative? 4. Se in una scheda è indicata una potenza di (es:) 5 kW, ciò significa che potrò usare qualunque potenza senza oltrepassare quella indicata oppure, volendo usare una potenza inferiore, dovrò chiedere la procedura per difformità? La domanda vale anche per l'altezza dell'antenna trasmittente. 5. Le coordinate che avete indicato nelle schede individuano generalmente luoghi di impianti Rai esistenti oppure zone in cui non è possibile installare un'antenna. Quindi sarà quasi obbligatorio individuare un'altra posizione. Se però questa nuova localizzazione si trova a qualche centinaio di metri da quella indicata (presumibilmente nello stesso comune), occorrerà sempre avviare una procedura di difformità presso l'ITU? 6. La richiesta (per alcune frequenze) di poter estendere l'orario di trasmissione oltre le 17 (con il quale l'utilità di una frequenza cala notevolmente) comporta l'apertura di una procedura di modifica all'ITU? La procedura in sede internazionale presso l'ITU per chiedere la modifica dei parametri è onerosa per il richiedente? Se sì, a quanto ammonta? 7. Qualora sia necessario chiedere una modifica rispetto al piano GE75 (potenza, localizzazione, ecc), il relativo progetto deve essere presentato contestualmente alla domanda di assegnazione oppure dopo l'assegnazione della frequenza? 8. I dati per l'eventuale procedura comparativa (qualità del progetto, piano di investimenti, ecc) possono essere inviati successivamente alla presentazione della domanda di assegnazione e comunque solo se si rendesse necessario l'avvio di tale procedura? 9. Nella lista mancano alcune frequenze 'storiche' che la Rai ha usato per decenni e che poi ha dismesso (es: i 567 kHz di Budrio). Inoltre nella lista sembra ci siano inesattezze, per esempio la Rai a Vicenza ha utilizzato per decenni i 1485 kHz e mai i 1584 kHz indicati. Potete effettuare una verifica in merito? 10. Un chiarimento per quanto riguarda l'identità giuridica. Per le società Srl sussiste l'obbligo di avere due dipendenti? 11. Per la certificazione antimafia e tutti gli altri requisiti espressi nell'art. 8 è sufficiente un'autocertificazione? 12. Una volta trascorso il termine del 30 settembre, diventa di nuovo impossibile chiedere l'assegnazione di una frequenza in onde medie oppure periodicamente (es: a cadenza annuale) sarà aperto un nuovo bando? RISPOSTA: 1. Per quanto concerne i costi, si precisa che, essendo l’attività di operatore di rete, come ribadito dall’art.3 della Delibera AGCOM 3/16/CONS, soggetta ad autorizzazione generale, ai sensi e con le modalità dell’art.25 del decreto legislativo 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), è dovuto per il rilascio di tale autorizzazione, ai sensi dell’art.34 del sopra citato Codice delle comunicazioni elettroniche, il pagamento annuale dei diritti amministrativi. L’importo di tale diritto al momento non è stato determinato per il settore radiofonico in onde medie. 2. Nel caso di richiesta di autorizzazione per una rete sincrona, la società avrà la titolarità del diritto d’uso dell’intera rete sincrona (non l’autorizzazione quale fornitore di contenuti). 3. Le domande di assegnazione dei diritti d’uso saranno esaminate dopo il 30 settembre. Qualora il numero delle domande presentate per una determinata frequenza asincrona o rete sincrona pianificata non superi il numero di frequenze disponibili, il Ministero concederà i diritti d’uso ai richiedenti. I diritti d’uso di frequenze rimaste eventualmente non assegnate sono successivamente concessi sempre secondo l’ordine di presentazione delle domande dei soggetti richiedenti, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Codice. Qualora il numero delle domande presentate per una determinata frequenza asincrona o rete sincrona pianificata sia superiore al numero di frequenze disponibili, i diritti d’uso delle frequenze saranno concessi mediante successive procedure di selezione comparativa adottate dal Ministero, ai sensi dell’art.5 della delibera AGCOM n. 3/16/CONS. 4. La potenza indicata nella scheda tecnica è la potenza massima. da poter esercire. 5. In caso in cui ci siano difformità delle caratteristiche indicate nelle schede tecniche allegate all’Avviso Pubblico del 4 agosto 2016, devono essere applicate le procedure di coordinamento previste dall’accordo di GE75. 6. Nel caso in cui si voglia esercire la frequenza per cui si è presentata la domanda, in modo difforme dalle caratteristiche tecniche indicate nelle schede di GE75: localizzazione dell’impianto, frequenza, tipo di antenna, potenza Tx,…), al seguito della presentazione di un apposito progetto , questo Ministero avvierà la procedura 22 di coordinamento internazionale in sede ITU (ai sensi dell’art.4 degli Atti Finali del piano di GE75). Si rammenta, inoltre, che l’effettivo esercizio della frequenza potrà avvenire solo a seguito dell’esito positivo del coordinamento internazionale (ai sensi dell’art 3 dell’Avviso Pubblico 4/8/16 per l’assegnazione delle frequenze radio in o.m.). Non ci sono costi a riguardo 7. vedi risposta data al punto 5). 8. La procedura di selezione comparativa sarà necessaria soltanto qualora il numero delle domande presentate per una determinata frequenza asincrona o rete sincrona pianificata sia superiore al numero di frequenze disponibili. Pertanto sarà emanato nel caso apposito bando. 9. La presente procedura prevede l’assegnazione delle frequenze assegnate all’Italia dal Piano di GE75, inclusa la frequenza 1584 kHz da Vicenza. 10. Possono partecipare tutte le imprese, (anche ditte individuali e associazioni), che hanno presentato istanza di autorizzazione generale ai sensi dell’art.25 del D.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). Riguardo alle S.r.l. vigono le regole del diritto societario. 11. Per la certificazione antimafia deve essere inviata un auto certificazione ai sensi dell’ art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445. 12. I diritti d’uso di frequenze rimaste eventualmente non assegnate sono successivamente concessi sempre secondo l’ordine di presentazione delle domande dei soggetti richiedenti, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Codice. 55 DOMANDA: 1. Nel caso in cui un soggetto che intende presentare domanda sia già concessionario per le trasmissioni radiofoniche in tecnica analogica per un impianto in onde medie (AM) censito si sensi dell'Art 32 della legge 223/90, al fine di continuare ad esercire l'impianto di cui è già concessionario ha l'obbligo di presentare domanda per conseguire il diritto d'uso della frequenza? 2. nel caso il soggetto di cui al punto (1), già titolare di concessione radiofonica per l'impianto in onde medie, non partecipi alla procedura di assegnazione, può continuare ad esercire l'impianto in modulazione di ampiezza che già utilizzato senza soluzione di continuità dal 1990? 3. nel caso in cui un soggetto che presenta domanda per l'assegnazione del diritto d'uso della frequenza per un impianto previsto dal Piano GE75, ma con caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate nel piano deve allegare alla domanda un progetto con tutte le caratteristiche dell'impianto o può segnalare il fatto ed inviare successivamente al 30 settembre il progetto dettagliato; 4. nel caso in cui un soggetto che presenta domanda per l'assegnazione del diritto d'uso della frequenza per un impianto previsto dal Piano GE75, intenda modificare le sole coordinate di irradiazione è sufficiente indicare le nuove coordinate o necessita allegare un progetto dettagliato in domanda? RISPOSTE: 1 e 2 L’art.24 del decreto legislativo 177/2005 al primo comma stabilisce che la radiodiffusione sonora privata in ambito nazionale e locale su frequenze terrestri in tecnica analogica è esercitata in regime di concessione fino all'adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze. Il regime relativo alle concessioni radiofoniche, previsto dalla legge 223/90, ha pertanto validità fino all'adozione del piano nazionale di assegnazione, che è stato adottato per le frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) con la legge 115/2015, che ha operato il rinvio al Piano di radiodiffusione #8208; Ginevra 1975 e ha demandato all’AGCOM l’individuazione delle modalità e dei criteri di assegnazione delle stesse. L’autorità per le comunicazioni, con la delibera 3/16/CONS ha individuato l'autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell’art.25 del decreto legislativo 259/2003 e il diritto d'uso come titolo giuridico necessario per l’assegnazione delle frequenze radio in AM. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato l’avviso pubblico del 4 agosto specificando la procedura di assegnazione delle sopra citate frequenze. Pertanto è possibile fare richiesta per tutte le frequenze presenti nell’allegato all’Avviso Pubblico del 4 agosto 2016 pubblicato sul sito istituzionale del Ministero il 4 agosto. I soggetti già concessionari per le trasmissioni radiofoniche in tecnica analogica per un impianto in onde medie 23 (AM), censito si sensi dell'art 32 della legge 223/90, al fine di continuare ad esercire l'impianto di cui sono già concessionari hanno l'obbligo di presentare domanda nelle modalità e nei termini indicati nell’Avviso stesso. I soggetti che non parteciperanno alla procedura di assegnazione non potranno più esercire gli impianti di cui sono concessionari. RISPOSTE: 3 e 4 Nel caso in cui si voglia esercire la frequenza per cui si è presentata la domanda, in modo difforme dalle caratteristiche tecniche indicate nelle schede di GE75 : localizzazione dell’impianto, frequenza, tipo di antenna, potenza Tx,…), al seguito della presentazione di un apposito progetto , questo Ministero avvierà la procedura di coordinamento internazionale in sede ITU (ai sensi dell’art.4 degli Atti Finali del piano di GE75). Si rammenta, inoltre, che l’effettivo esercizio della frequenza potrà avvenire solo a seguito dell’esito positivo del coordinamento internazionale (ai sensi dell’art 3 dell’Avviso Pubblico 4/8/16 per l’assegnazione delle frequenze radio in o.m. 56 DOMANDA: Oggetto: quesiti relativi all’avviso pubblico del 4 agosto 2016 (assegnazione frequenze in onde medie a modulazione di ampiezza #8208; AM) Con riferimento a quanto in oggetto formuliamo i seguenti quesiti: 1. Uno stesso soggetto può chiedere l’assegnazione di più frequenze asincrone anche pianificate nello stesso sito? Vi sono limitazioni quantitative? Se sì quali? 2. Qualora uno stesso soggetto intenda richiedere l’assegnazione di più frequenze asincrone deve formulare una domanda separata per ogni specifica frequenza asincrona? 3. Qualora uno stesso soggetto chieda l’assegnazione di più frequenze asincrone deve indicare l’ordine di priorità delle stesse per l’ipotesi in cui gli debbano/possano essere assegnate solo alcune delle frequenze richieste? 4. Si ritiene che, nell’ipotesi in cui un determinato soggetto richieda l’assegnazione di due frequenze asincrone indicando il relativo ordine di priorità e allo stesso tempo un altro soggetto richieda l’assegnazione di una sola frequenza asincrona (corrispondente alla prima richiesta dal primo soggetto, secondo il relativo ordine di priorità), si debba dar luogo alla procedura di selezione comparativa (beauty contest) prevista dall’art. 5 della Delibera Agcom n. 3/16/CONS. Si ritiene altresì che all’esito di tale beauty contest, qualora risulti vincitore il primo soggetto, la frequenza andrà assegnata allo stesso. Diversamente qualora risulti vincitore il secondo soggetto la frequenza andrà assegnata a quest’ultimo, ma al primo soggetto andrà comunque assegnata la seconda frequenza richiesta dallo stesso (qualora non richiesta da altri soggetti). Si condivide tale impostazione? RISPOSTA: 1. 1 E’ possibile presentare più domande per diverse frequenze. La procedura di cui all’Avviso Pubblico del 4 agosto 2016 non prevede limitazioni in proposito. 2. Va presentata una domanda separata per ogni specifica frequenza asincrona. 3. Non è necessario indicare un ordine di priorità. 4. Ogni frequenza sarà trattata secondo il numero delle istanze pervenute. La procedura di selezione comparativa, adottata dal Ministero, ai sensi dell’art.5 della delibera AGCOM n. 3/16/CONS, sarà necessaria soltanto qualora il numero delle domande presentate per una determinata frequenza asincrona o rete sincrona pianificata sia superiore al numero di frequenze disponibili. In questo caso, al soggetto vincitore della selezione comparativa sarà assegnata la frequenza oggetto della medesima procedura. Nel caso in cui un soggetto presentasse più domande per diverse frequenze, nel caso in cui risultasse perdente per una frequenza per cui è stato necessario ricorrere alla procedura di selezione comparativa, gli potrà essere assegnata una frequenza per cui non è stata necessaria la selezione comparativa.
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