gianluca
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Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Posta FREQUENZE RADIO IN ONDE MEDIE
BANDO PER LA PROCEDURA DI SELEZIONE COMPARATIVA PER L’ASSEGNAZIONE DI 86 FREQUENZE ASINCRONE
RISPOSTE QUESITI
DOMANDA: Premesso che l'art. 5 del Regolamento AGCOM n. 3/16/CONS prevede l'attribuzione di 25 punti al soggetto nuovo entrante e un massimo 10 punti in ragione della potenzialità economica del soggetto richiedente, si chiede di conoscere la ratio normativa a mente della quale la mancata presentazione della dichiarazione di istituto di credito attestante l’affidabilità finanziaria (di cui all'art. 5, lettera e del Bando) possa costituire motivo di esclusione dalla graduatoria. Infatti, la definizione di «soggetto nuovo entrante», dettata dall'articolo 1 della Delibera Agcom 3/16/CONS, non prevede alcuna caratteristica legata a requisiti di carattere finanziario. RISPOSTA: Il decreto legislativo 177/2005 e tutta la normativa in materia di comunicazioni prevedono come principio fondamentale il buon uso dello spettro radioelettrico. In particolare l’art. 24 bis del decreto legislativo 177/2005 prevede che ”Nel rispetto delle risorse di frequenze e delle connesse aree di servizio attribuite all'Italia e coordinate secondo le regole stabilite dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) in base al Piano di radiodiffusione – Ginevra 1975, le frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) possono essere assegnate dal Ministero per le trasmissioni di radiodiffusione sonora, compatibilmente con gli obblighi del servizio pubblico di cui al presente testo unico e con i relativi piani di sviluppo, anche a soggetti nuovi entranti, previa individuazione dei criteri e delle modalità di assegnazione da parte dell'Autorità, tenuto conto dei principi di cui agli articoli 27, comma 5, e 29, comma 3, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e in modo da consentire un uso efficiente dello spettro radioelettrico, anche promuovendo l'innovazione tecnologica”. La gestione di una frequenza assegnata presuppone ingenti investimenti per il suo uso, per cui è perfettamente legittimo che il Ministero richieda delle garanzie finanziarie per tutelare il buon uso della frequenza. DOMANDA: come si concilia con il citato disposto della Delibera n. 3/16/CONS la richiesta, rivolta esclusivamente proprio ai soggetti nuovi entranti e a pena di esclusione, di presentare dichiarazione di istituto di credito attestante l’affidabilità finanziaria, di cui all'art. 5, lettera e) del Bando? RISPOSTA: La gestione di una frequenza assegnata presuppone ingenti investimenti per il suo uso, per cui è perfettamente legittimo che il Ministero richieda delle garanzie finanziarie per tutelare il buon uso della frequenza. DOMANDA: in che misura la presentazione della suddetta dichiarazione di istituto di credito incide sull’attribuzione del punteggio relativo alla potenzialità economica del soggetto partecipante, di cui all’articolo 8 lett. d) del Bando? RISPOSTA: per il calcolo del punteggio da attribuire alla potenzialità economica del soggetto partecipante, come specificato all’art.8, punto 1, lettera d del bando, nel caso di società si considera il capitale sociale, interamente versato, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, calcolato sulla media dei bilanci regolarmente depositati negli ultimi due esercizi antecedenti a quello di presentazione della domanda. Nel caso di partecipazione come ditta individuale o associazione o soggetto nuovo entrante, alla formazione del punteggio concorrerà la situazione patrimoniale come dichiarata ai sensi dell’art. 5, punto 1 lettere d) e e). DOMANDA: Volendo inviare l'istanza di partecipazione via PEC in che modo è possibile realizzare l'istanza in carta legale (o resa legale) come richiesto nell'Art 4 Comma 1 mantenendo un formato completamente digitale ? RISPOSTA: E’ necessario allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesti l’assolvimento dell’imposta di bollo. FREQUENZE RADIO IN ONDE MEDIE - RISPOSTE QUESITI 1 DOMANDA: Una associazione no profit (Onlus di fatto) normalmente è esente da bollo. Qualora l'istanza sia presentata da una tale organizzazione è corretto che l'istanza non sia su carta da bollo ? RISPOSTA: l’istanza va presentata in da bollo. DOMANDA: Volendo inviare l'istanza di partecipazione via PEC in che modo e dove è possibile riportare la dicitura richiesta nell'art 4, comma 3 "Domanda di partecipazione alla procedura di selezione comparativa per l’assegnazione di frequenze radio in onde medie asincrone per le trasmissioni radiofoniche terrestri, di cui alla delibera n.3/16/CONS, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - NON APRIRE"? RISPOSTA: Scrivendolo nell’oggetto della PEC. DOMANDA: Volendo inviare l'istanza di partecipazione via PEC in che modo è possibile garantire che il documento non venga visionato da alcuno prima della scadenza della procedura del 15.03.2017 facendo in modo che l'invio mediante PEC sia del tutto equivalente all'invio cartaceo con vincolo di "NON APRIRE" il plico sino alla scadenza? RISPOSTA: il Ministero può visionare la documentazione inviata dai partecipanti in qualsiasi momento anche prima della scadenza dei termini per la presentazione delle istanze sia per le domande inoltrate via PEC che per quelle spedite in via cartacea. DOMANDA: Perché un secondo bando con regole diverse? Quando il primo bando che prevedeva l'assegnazione in caso di richieste multiple di frequenze, in base ad una graduatoria a punti ben identificata nei modi nel bando principale, ha cessato di esistere ed è stato chiuso? RISPOSTA: L’avviso pubblico del 4 agosto 2016 prevedeva soltanto che qualora il numero delle domande presentate per una determinata frequenza asincrona o rete sincrona pianificata sia superiore al numero di frequenze disponibili, i diritti d’uso delle frequenze saranno concessi mediante successive procedure di selezione comparativa adottate dal Ministero, ai sensi dell’art.5 della delibera AGCOM n. 3/16/CONS.Non erano assolutamente specificati né i criteri né i relativi punteggi ai fini della procedura di selezione comparativa. DOMANDA: Perché nell'art. 4 comma 6 parte A si obbliga a rimandare tutti i documenti già in possesso del MISE pena l'esclusione? RISPOSTA: L’istanza di partecipazione alla procedura di selezione comparativa è una nuova domanda pertanto va presentata tutta la documentazione richiesta. DOMANDA: Come si fa a fare una "analisi di impatto ambientale" quando non si sa ancora l'ubicazione del sito dell'antenna? e comunque farla entro il 15 marzo 2017 quando a noi è stato prospettato un tempo non inferiore ai 6 mesi! RISPOSTA: La localizzazione dell’impianto è riportata nelle schede tecniche di GE75 pubblicate sul sito istituzionale e i tempi previsti dal bando sono compatibili con le valutazioni d’impatto ambientale delle nuove installazioni, fermo restando che in ogni caso il progetto che sarà presentato dovrà rispettare le prescrizioni di legge in termini di limiti di esposizione alle emissioni elettromagnetiche. Nel caso si intenda esercire la frequenza per cui si è presentata la domanda, in modo difforme dalle caratteristiche tecniche indicate nelle schede di GE75 (localizzazione dell’impianto, tipo di antenna, potenza Tx,…), al seguito della presentazione di un apposito progetto , questo Ministero avvierà la procedura di coordinamento internazionale in sede ITU (ai sensi dell’art.4 degli Atti Finali del piano di GE75). Si rammenta, inoltre, che l’effettivo esercizio della frequenza potrà avvenire solo a seguito dell’esito positivo del coordinamento internazionale (ai sensi dell’art 3 dell’Avviso Pubblico 4/8/16 per l’assegnazione delle frequenze radio in o.m.). DOMANDA: Nell'ART 5 comma D si fa riferimento alla "copia dei bilanci regolarmente depositati" degli anni 2014 e 2015, quando nel bando precedente non era menzionata una vita aziendale non inferiore a 4 anni! Per avere un bilancio del 2014 bisogna aver lavorato nel 2013. RISPOSTA: L’art.5, comma 1, lettera d, prevede la presentazione di copia dei bilanci regolarmente depositati negli ultimi due esercizi antecedenti a quello di presentazione della domanda; soltanto in caso di partecipazione come ditta individuale o associazione prevede la presentazione di copia della dichiarazione attestante i redditi relativi agli anni 2014 e 2015. FREQUENZE RADIO IN ONDE MEDIE - RISPOSTE QUESITI pg. 2 DOMANDA: Nell'art 5 comma D si fa riferimento a bilanci dei redditi di una associazione, che non è obbligata ad avere dei bilanci depositati né dettagliati, perché nel precedente bando non c'era questa ulteriore discriminante? RISPOSTA: Si ribadisce che nel caso di associazione o ditta individuale è prevista la presentazione di copia della dichiarazione attestante i redditi relativi agli anni 2014 e 2015. L’avviso pubblico del 4 agosto non disciplinava le modalità di svolgimento della procedura di selezione comparativa. DOMANDA: Nel caso di soggetto nuovo entrante era intenzione, più volte menzionata dal MISE, di agevolarli, nell'art.5, comma e si chiede addirittura una "dichiarazione di istituto di credito attestante l'affidabilità finanziaria del soggetto partecipante" cosa gravissima dato che nessun istituto farà ad una associazione con un conto appena aperto un documento del genere, come da bando precedente, che ricordiamo, ha già assegnato quindi con regole differenti due frequenze, ritorneremo nel punto 7 a questa domanda. RISPOSTA: Ai nuovi soggetti sono attribuiti 25 punti come previsto dall’art.8, comma 1, lettera c., le 2 frequenze sono state assegnate secondo quanto previsto dall’avviso pubblico del 4 agosto (è pervenuta soltanto un’istanza per quelle specifiche frequenze). Il decreto legislativo 177/2005 e tutta la normativa in materia di comunicazioni prevedono come principio fondamentale il buon uso dello spettro radioelettrico. La gestione di una frequenza assegnata presuppone ingenti investimenti per il suo uso, per cui è perfettamente legittimo che il Ministero richieda delle garanzie finanziarie per tutelare il buon uso della frequenza. DOMANDA: nel bando precedente è stato assegnato un gruppo di 2 frequenze ad un soggetto nuovo entrante, in questo nuovo bando che modifica le carte in gioco senza apparente motivo, lo stesso soggetto giuridico potrebbe non avere in base alle nuove richieste del MISE le caratteristiche per partecipare alle ulteriori 86 assegnazioni, ma portare in azienda le due precedenti, creando di facto una discrimina nei confronti delle centinaia di soggetti giuridici in corsa. RISPOSTA: le 2 frequenze sono state assegnate secondo quanto previsto dall’avviso pubblico del 4 agosto (è pervenuta soltanto un’ istanza per quelle specifiche frequenze, pertanto non si è resa necessaria la procedura di selezione comparativa). DOMANDA: Considerato che l'art. 5 del Regolamento AGCOM n. 3/16/CONS prevede l'attribuzione di 25 punti al soggetto nuovo entrante e l’attribuzione invece di un massimo 10 punti in ragione della potenzialità economica del soggetto richiedente, si richiede di conoscere come la mancata presentazione della dichiarazione di istituto di credito attestante l’affidabilità finanziaria (di cui all'art. 5, lettera e del Bando) possa costituire motivo addirittura di esclusione. Infatti la definizione di “soggetto nuovo entrante”, dettata dall’art.1 della delibera AGCOM 3/16/CONS, non prevede alcuna caratteristica legata a requisiti di carattere finanziario. La richiesta dichiarazione bancaria appare quindi essere stata inserita illegittimamente dal Ministero, con conseguente annullabilità di eventuali esclusioni che in futuro risultassero motivate dalla mancata presentazione della stessa. RISPOSTA: Il decreto legislativo 177/2005 e tutta la normativa in materia di comunicazioni prevedono come principio fondamentale il buon uso dello spettro radioelettrico. In particolare l’art. 24 bis del decreto legislativo 177/2005 prevede che” Nel rispetto delle risorse di frequenze e delle connesse aree di servizio attribuite all'Italia e coordinate secondo le regole stabilite dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) in base al Piano di radiodiffusione – Ginevra 1975, le frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) possono essere assegnate dal Ministero per le trasmissioni di radiodiffusione sonora, compatibilmente con gli obblighi del servizio pubblico di cui al presente testo unico e con i relativi piani di sviluppo, anche a soggetti nuovi entranti, previa individuazione dei criteri e delle modalità di assegnazione da parte dell'Autorità, tenuto conto dei principi di cui agli articoli 27, comma 5, e 29, comma 3, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e in modo da consentire un uso efficiente dello spettro radioelettrico, anche promuovendo l'innovazione tecnologica”. La gestione di una frequenza assegnata presuppone ingenti investimenti per il suo uso, per cui è perfettamente legittimo che il Ministero richieda delle garanzie finanziarie per tutelare il buon uso della frequenza. DOMANDA: E' necessario produrre i documenti in duplice formato sia cartaceo che digitale? RISPOSTA: NO DOMANDA: si possono trasmettere solo i documenti in formato digitale? FREQUENZE RADIO IN ONDE MEDIE - RISPOSTE QUESITI pg. 3 RISPOSTA: SI DOMANDA: In riferimento al bando l'articolo 11 obbliga gli assegnatari ad "utilizzare impianti conformi, per caratteristiche e modalità di funzionamento, alle normative tecniche applicabili". Qual è la normativa di riferimento a cui vi riferite? La direttiva 2014/53/UE? RISPOSTA: la normativa di riferimento è la direttiva 2014/53/UE e ove consentito la direttiva 99/05/CE. DOMANDA: nell'art. 5, comma D del bando si fa riferimento a bilanci dei redditi di una associazione, per le medesime non vi è l’obbligo fiscale o legale per il deposito degli stessi. RISPOSTA: Si ribadisce che nel caso di associazione o ditta individuale è prevista la presentazione di copia della dichiarazione attestante i redditi relativi agli anni 2014 e 2015. DOMANDA: i soggetti nuovi entranti, ammessi alla selezione comparativa per l'assegnazione delle frequenze operanti in Onde Medie, che hanno ottenuto l'Autorizzazione Generale come ditta individuale, possono trasformarsi in associazione o società a responsabilità limitata? Possono farlo anche dopo l'eventuale assegnazione della frequenza? RISPOSTA: possono partecipare alla procedura di selezione comparativa i soggetti che hanno presentato apposita istanza in base a quanto previsto dall’avviso pubblico del 4 agosto 2016. Il diritto d’uso di ciascuna frequenza viene assegnato ad un soggetto giuridico che può essere anche una società consortile. DOMANDA: Nelle risposte ai quesiti pubblicati precedentemente si fa menzione dei costi sui diritti d’uso per il settore radiofonico in onde medie. Prima di partecipare alla selezione comparativa si chiede il costo di questi diritti amministrativi. RISPOSTA: per quanto concerne i costi, si precisa che, essendo l’attività di operatore di rete, come ribadito dall’art.3 della Delibera AGCOM 3/16/CONS, soggetta ad autorizzazione generale, ai sensi e con le modalità dell’art.25 del decreto legislativo 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), è dovuto per il rilascio di tale autorizzazione, ai sensi dell’art. 34 del sopra citato Codice delle comunicazioni elettroniche, il pagamento annuale dei diritti amministrativi. L’importo di tale diritto al momento non è stato determinato per il settore radiofonico in onde medie. DOMANDA: La nostra società possiede già un titolo di autorizzazione per la trasmissione via satellite concessa da AGCOM con delibera 127/00/CONS, questo titolo ci pone comunque come soggetti “NUOVI ENTRANTI” oppure no? RISPOSTA: se la società non è titolare di concessione radiofonica è considerata un soggetto nuovo entrante. DOMANDA: le due associazioni di cui sono presidente, presenti come richiedenti nell'elenco, possono essere parte di una nuova S.r.l. ottemperando alle direttive del bando? RISPOSTA: possono partecipare alla procedura di selezione comparativa soltanto i soggetti, presenti nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, che hanno presentato istanza nelle modalità e nei termini previsti dall’avviso pubblico del 4 agosto. Il diritto d’uso di ciascuna frequenza potrà essere assegnato a un unico soggetto giuridico che può essere anche una società consortile (le due associazioni possono consorziarsi tra loro, il diritto d’uso sarà assegnato al consorzio). DOMANDA: come sia possibile comprovare la solidità economica di un'associazione culturale senza fini di lucro, creata per lo scopo in oggetto, avendo bilancio pari a zero? Forse il presidente della stessa deve considerarsi garante economico. Se così fosse, lo stesso proprietario di apparati atti alla trasmissione, può garantire la solvibilità economica presentata nel business plan e nel progetto radioelettrico? RISPOSTA: Si ribadisce che nel caso di associazione o ditta individuale è prevista la presentazione di copia della dichiarazione attestante i redditi relativi agli anni 2014 e 2015. DOMANDA: nel caso in cui un aggiudicatario ritenga di non voler esercire l’impianto concesso quale procedura verrà seguita? L’impianto come verrà riassegnato? Verrà attribuito ai soggetti classificatesi nelle posizioni successive in graduatoria o sarà soggetto a nuova richiesta o bando? RISPOSTA: come previsto dall’art.11, comma 3 del bando in caso di decadenza i diritti d’uso delle frequenze rientrano nella disponibilità dell’Amministrazione. L’art.8, comma 5 del bando prevede che in caso di rinuncia la graduatoria rimane valida per successive attribuzioni nel rispetto dell’ordine di collocazione. FREQUENZE RADIO IN ONDE MEDIE - RISPOSTE QUESITI pg. 4 DOMANDA: qual è il numero dei soggetti partecipanti alla procedura di selezione comparativa? RISPOSTA: l’elenco dei soggetti partecipanti alla procedura di selezione comparativa è stato aggiornato e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero il 16 febbraio 2017. DOMANDA: perché la mia istanza di assegnazione della frequenza 1566 KHz è stata respinta? RISPOSTA: la procedura di gara prevede al punto 3 dell’Avviso Pubblico (4 agosto 2016) “Assegnazione frequenze radio in OM a mod. di Ampiezza” la presentazione di un progetto con caratteristiche tecniche difformi e una localizzazione del traliccio differente da quanto previsto dal Piano GE75 ma nell’ambito delle frequenze oggetto della procedura di gara e pubblicate nell’elenco accluso all’avviso del 4 agosto 2016. DOMANDA: tra le modifiche previste dall’art.6 del bando è ammissibile anche un progetto che preveda la modifica della frequenza di trasmissione secondo quanto previsto dagli Atti Finale della Conferenza Amministrativa Regionale di Radiodiffusione LF MF (nelle Regioni 1 e 3) Ginevra 1975? RISPOSTA: la procedura di gara prevede al punto 3 dell’Avviso Pubblico (4 agosto 2016) “Assegnazione frequenze radio in OM a mod. di Ampiezza.” la presentazione di un progetto con caratteristiche tecniche difformi e una localizzazione del traliccio differente da quanto previsto dal Piano GE75, ma è escluso il cambio della frequenza assegnata. DOMANDA: nell’elenco delle società ammesse alla procedura di selezione comparativa asincrone vengono riportati alcuni siti originariamente non presenti nell’avviso pubblico di codesta direzione generale. Questi siti sono da considerarsi come siti modificati (per i quali sarebbe già stata valutata la richiesta di modifica della localizzazione)? O si tratta di semplici errori di trascrizione? RISPOSTA: per i siti in oggetto non è stato effettuato alcun coordinamento. DOMANDA: tra gli obblighi previsti dall’art.11 del bando non è esplicitato l’obbligo di esercizio. L’aggiudicatario è obbligato all’esercizio? O può esercirlo a sua discrezione? Se esiste un obbligo di esercizio quali ne seno i termini? RISPOSTA: il principio generale del “buon uso dello spettro radioelettrico” prevede l’uso corretto degli impianti. L’art. 52 del decreto legislativo 177/05 prevede che in caso di mancato esercizio di un impianto il Ministero attiverà una procedura per cui, se entro 6 mesi, il suddetto impianto non sarà riattivato si procederà al suo depennamento. DOMANDA: nel caso in cui lo scrivente voglia esercire la frequenza con caratteristiche difformi e con una localizzazione differente rispetto a quanto previsto da Ginevra 75 chiedo se il progetto devo presentarlo solo dopo aver superato la selezione comparativa? RISPOSTA: il bando all’art.5 punto b1) prevede la presentazione contestuale alla domanda, del piano tecnico. DOMANDA: nell’art.8 della procedura per l’assegnazione delle frequenze si parla di “quantità e varietà della programmazione settimanale da veicolare. Con quest’ultima parola cosa intendete? RISPOSTA: “per veicolare” si intende la programmazione settimanale che viene trasmessa o diffusa dall’impianto in questione. DOMANDA: se le coordinate tabellari GE 75 di una frequenza cadono al centro di una grande città di quanti KM è possibile spostare l’antenna senza dover sottoporre di nuovo all’UIT la richiesta? RISPOSTA: Le coordinate dell’impianto Tx indicate nella scheda tecnica di GE-75 (VGS-84), sono approssimate ai primi di grado, definendo così una superfice quadrata di lato circa 2 Km centrata sul valore di coordinate trascritto nella suddetta scheda. DOMANDA: la nostra stazione trasmittente è stata costruita 5 anni fa quindi già esiste ed è su un terreno per operatori di comunicazione. Che documentazione dobbiamo presentare invece dei preventivi di spesa? RISPOSTA: I preventivi di spesa richiesti nel bando (art.5 paragr.3, punto c, si riferiscono ad un progetto da realizzare. Nel caso di un progetto realizzato, anche in parte, le spese sono quelle effettivamente sostenute. DOMANDA: volendo esercire in un luogo diverso da quello assegnato alla frequenza 846 di Roma, luogo che coincide con la nostra stazione trasmittente, questa richiesta va presentata insieme ai documenti richiesti nel bando o in un secondo tempo? Anche qui il progetto della nuova locazione coinciderà con la stazione esistente. Può essere un FREQUENZE RADIO IN ONDE MEDIE - RISPOSTE QUESITI pg. 5 problema ai fini dell’aggiudicazione della frequenza? RISPOSTA: Il bando all’art.5 punto b1) prevede la presentazione contestuale alla domanda, del piano tecnico. Il progetto da presentare non fissa degli standard di presentazione ma quello che è richiesto è che siano messi in evidenza tutti gli elementi utili per una corretta valutazione del medesimo. Non esaminando al momento la fattibilità dello spostamento da Roma a Padova, l’uso di per se, di un duplexer nella stazione trasmittente non costituisce motivo di esclusione. DOMANDA: nell’elenco delle domande presentate risultano confermate alcune località difformi da quelle presenti nelle schede tecniche riportate da codesto Ministero, questo significa che i piani radioelettrici, anche se difformi per sito e sistema radiante, sono idonei all’assegnazione se ne deduce quindi che anche altri operatori potranno presentare schede tecniche difformi? RISPOSTA: Piani difformi nelle caratteristica tecniche (esclusa la frequenza assegnata), sono comunque soggetti al coordinamento con il piano di GE75. Può essere valutato uno spostamento del sito dell’impianto rispetto alle coordinate definite nella scheda tecnica. Si rammenta, inoltre, che l’effettivo esercizio della frequenza potrà avvenire solo a seguito dell’esito positivo del coordinamento internazionale. DOMANDA: gli apparati trasmissivi possono essere utilizzati senza omologazione UE? E’ possibile utilizzare apparati a norma non ancora in commercio? RISPOSTA: gli apparati dovranno essere rispondenti alla D.L 269/01 del 2001 che recepisce la R&TTE direttiva 2014/53/UE (recepita dal d.lgs 128/del 22/6/16), concernente l'armonizzazione delle legislazioni, degli Stati membri, relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio. Tale direttiva abroga la direttiva 1999/5/CE. In ogni caso, non è consentito l’utilizzo di apparati trasmissivi non conformi alla direttiva in vigore citata. DOMANDA: inizialmente per la mancanza di apparecchi riceventi digitali i concessionari dovranno specificare le ore di trasmissione in tale tecnica o saranno valide le disposizioni contenute nella delibera AGCOM 664/09/CONS? RISPOSTA: Ai sensi dell’art.5 del bando per la procedura di selezione comparativa, devono essere fornite tutte le informazioni utili riferentesi alla trasmissione che si vuole effettuare. La delibera n.664/09/CONS citata non è oggetto di questo bando. DOMANDA: con quale criterio sono state assegnate le uniche due frequenze asincrone? RISPOSTA: come previsto dall’avviso pubblico del 4 agosto è stato possibile procedere all’immediata assegnazione delle frequenze per cui è pervenuta una sola domanda. DOMANDA: come lo scrivente può presentare un piano coerente degli investimenti, corredato di preventivi di spesa, indicazione dettagliata di investimenti in opere civili, se allo stato delle cose non si conosce l’ubicazione precisa di dove verrà situata la postazione in base ai vari regolamenti territoriali? RISPOSTA: nel progetto si dovrà essere indicata la postazione che si intende utilizzare in coerenza con i vari regolamenti territoriali vigenti. DOMANDA: che senso ha disattivare l’impianto asincrono per evitare le eventuali interferenze notturne alle ore 17 tutto l’anno, quando in estate siamo in piena irradiazione e poterlo riattivare alle ore 4 del mattino in piena riflessione ionosferica notturna? RISPOSTA: Il rispetto del parametro di esercizio dell’impianto è obbligatorio. DOMANDA: è conveniente per lo Stato italiano dichiarare il declassamento come potenza di una frequenza attribuita all’Italia, favorendo in tal modo che altri stati possano rivendicarne l’utilizzo danneggiando l’aggiudicatario? RISPOSTA: la domanda non è pertinente al bando in questione. DOMANDA: non essendo previsti termini temporali per iniziare le trasmissioni, chi si aggiudica le frequenze potrà avvalersi di questo per bloccare le risorse ad altri soggetti? RISPOSTA: Essendo le frequenze una risorsa scarsa , vi è l’obbligo che esse siano utilizzate. E’ obbligatorio un efficiente uso delle frequenze (e sicuramente il mancato esercizio non lo è). Fermo restando la tempistica necessaria per la realizzazione delle strutture trasmittenti. FREQUENZE RADIO IN ONDE MEDIE - RISPOSTE QUESITI pg. 6 DOMANDA: si chiede un riesame della propria posizione in quanto era intenzione dello scrivente di concorrere per l’assegnazione di frequenze asincrone finalizzate alla trasmissione in località diverse. RISPOSTA: La procedura di gara prevede al punto 3 dell’Avviso Pubblico (4 agosto 2016) “Assegnazione frequenze radio in OM a mod. di Ampiezza” la presentazione di un progetto con caratteristiche tecniche difformi e una localizzazione del traliccio differente da quanto previsto dal Piano GE75 ma nell’ambito delle frequenze oggetto della procedura di gara e pubblicate nell’elenco accluso all’avviso del 4 agosto 2016. DOMANDA: qualora si incontrassero difficoltà nell’attivare l’impianto ove originariamente censito si potrà chiedere il trasferimento dello stesso dopo aver ottenuto la concessione della frequenza? RISPOSTA: si, ma in ogni caso le modifiche dovranno essere oggetto di coordinamento internazionale (ITU-GE75). DOMANDA: per analisi di impatto impiantale si intende la valutazione di impatto ambientale che deve redatta da un professionista? RISPOSTA: il progetto che sarà presentato dovrà rispettare le prescrizioni di legge in termini di limiti di esposizione alle emissioni elettromagnetiche. La localizzazione dell’impianto è riportata nelle schede tecniche di GE75 pubblicate sul sito istituzionale e i tempi previsti dal bando sono compatibili con le valutazioni d’impatto ambientale delle nuove installazioni. DOMANDA: nel caso di diniego alla domanda per non corrispondenza tra frequenze e sito di emissione rimane attiva l’opzione citata nel bando di rilascio che consentiva l’uso di determinate frequenza, anche se non nel sito geografico stabilito GE-75, dopo vostro coordinamento internazionale e se occorre una nuova richiesta o meno? RISPOSTA: il rigetto trova giustificazione nel fatto che lo spostamento degli impianti in località diversa da quella prevista dal piano di GE75 risulta essere incompatibile con l’attuazione del bando di gara. Non è consentito l’uso di frequenze non assegnate tramite la procedura di selezione comparativa in atto. DOMANDA: per quanto riguarda le istanze non accettate per difformità di frequenza potrà essere richiesta una compatibilizzazione all’ITU tramite il MISE, presentando un progetto radioelettrico coerente, come previsto dall’art. 4 del GE75? RISPOSTA: il bando prevede l’assegnazione esclusivamente delle frequenze contenute nell’elenco pubblicato sul sito del Ministero come citato al punto 1 dell’avviso pubblico di assegnazione 4 agosto 2016. Non potrà essere preso in considerazione alcun progetto di compatibilizzazione per frequenze non assegnate tramite la procedura di selezione comparativa in atto. DOMANDA: un piccolo gruppo di richiedente possono consorziarsi e presentare un’unica istanza per operare su bacini parzialmente congiunti(es 1584 Khz), prospettando finalità e palinsesti comuni? RISPOSTA: il diritto d’uso di una frequenza viene assegnato ad un soggetto che può essere anche una società consortile. DOMANDA: nel caso in cui il richiedente voglia esercire la frequenza per cui presenta la domanda in modo difforme dalle caratteristiche tecniche e con localizzazione del traliccio differente da quanto previsto dal piano ge75, sono ammesse più domande per la frequenza a cui si riferisce l'istanza con localizzazioni differenti del traliccio nel territorio della repubblica italiana? RISPOSTA: la domanda deve essere unicamente riferita ad una singola frequenza, sia essa di tipo sincrono che di tipo asincrono, facendo riferimento a quanto indicato nel bando di assegnazione pubblicato. DOMANDA: premesso che tra le caratteristiche tecniche descritte nelle schede frequenze/siti di cui all'avviso pubblico del 04/08/2016 e determina elenco frequenze del 03/08/2016 vi è' anche il parametro frequenza espressa in KHz, richiamato quanto previsto dall'art.6 del bando per la procedura comparativa, nel caso in cui il richiedente voglia esercire la domanda in modo difforme dalle caratteristiche tecniche e con localizzazione del traliccio differente da quanto previsto dal piano GE-75, è ammessa una domanda per una frequenza differente e con altra localizzazione del traliccio? Nel caso in cui il richiedente voglia esercire la frequenza per cui presenta la domanda in modo difforme dalle caratteristiche tecniche e con localizzazione del traliccio differente da quanto previsto dal piano GE-75, è ammesso un progetto presentato utilizzando il facsimile della schede tecniche delle elenco frequenze asincrone allegato all'avviso FREQUENZE RADIO IN ONDE MEDIE - RISPOSTE QUESITI pg. 7 del 4/08/2016 e determina elenco frequenze del 03/08/2016? RISPOSTA: la presentazione di domande di assegnazione difformi da quanto previsto dal Piano di Ginevra 75 deve seguire quanto previsto dal bando di assegnazione. DOMANDA: nel caso in cui il richiedente voglia esercire la frequenza per cui presenta la domanda anche in modo conforme alle caratteristiche tecniche previste dal piano GE75, è ammessa la contestuale presentazione per la medesima frequenza di due o più' domande l'una riferita al progetto conforme e le altre con progetti le cui caratteristiche sono differenti dal piano GE75 così' come previsto dall'art.6 del bando 01/02/2017 procedura di selezione compartiva per l’assegnazione di 86 frequenze asincrono? RISPOSTA: possono essere presentate domande per l’utilizzo di frequenze asincrone e sincrone con caratteristiche conformi o non conformi al piano di Ginevra 75 purché indicate nel bando di gara. DOMANDA: in caso di soggetto nuovo entrante l'obbligo di presentazione delle copie degli ultimi bilanci riferiti agli ultimi due esercizi antecedenti a quello di presentazione delle domande, è sostituito dalla dichiarazione di istituto di credito attestante l'affidabilità' finanziaria del soggetto partecipante? RISPOSTA: nel caso di soggetto nuovo entrante, alla formazione del punteggio concorrerà la situazione patrimoniale come dichiarata ai sensi dell’art. 5, punto 1 lettere d) e e). DOMANDA: tra i soggetti ammessi alla procedura che hanno presentato regolare istanza nei termini e nei modi previsti dall'avviso pubblico del 4 agosto 2016, si evidenzia un soggetto assegnatario di due frequenze asincrone in data 29/12/2016. lo stesso soggetto per la procedura comparata è da considerarsi "soggetto nuovo entrante"? RISPOSTA: I soggetti nuovi entranti sono i soggetti non titolari di precedente concessione radiofonica, pertanto il soggetto assegnatario delle due frequenze asincrone per cui non è stata necessaria la procedura di selezione comparativa sarà considerato soggetto nuovo entrante. DOMANDA: è applicabile per l’inizio dell’attività all’uso della frequenza il c.d. “silenzio assenso” di cui all’art. 25 comma 4 decreto legislativo 259/2003? RISPOSTA: le trasmissioni potranno iniziare solo dopo l’assegnazione del diritto d’uso che verrà assegnato mediante procedura di selezione comparativa tra le società che hanno presentato regolare istanza di assegnazione, come indicato al punto 9 del terzo paragrafo del bando, non è pertanto applicabile il silenzio assenso. |
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