gianluca
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10 agosto 2016 – Giorgio Marsiglio 1 Quesiti in ordine all’avviso pubblico per l’assegnazione delle frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM), pubblicato in data 4 agosto 2016 Ai sensi di quanto indicato nella nota ministeriale relativa alla pubblicazione dell’avviso pubblico, richieste di chiarimenti di natura giuridico-amministrativa o di tipo tecnico ed eventuali informazioni sulla procedura, potranno essere formulate entro il 5 settembre 2016. Di seguito, un elenco di quesiti posti alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello Sviluppo Economico, suddivisi per argomento. A) Titolarità dell’autorizzazione generale L’Avviso pubblico, avente ad oggetto l’assegnazione delle frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza, al punto 4 riporta che “Il requisito previsto per l’assegnazione è la titolarità di autorizzazione generale, rilasciata ai sensi dell’art.25 del sopra citato codice delle comunicazioni elettroniche.” Il successivo punto 5 precisa che “Il titolare di autorizzazione generale nella domanda di partecipazione per l’assegnazione delle frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) deve dichiarare a pena di esclusione: c) gli estremi dell’autorizzazione generale di operatore di rete radiofonica o della istanza di richiesta della medesima autorizzazione”. Il successivo punto 6 prevede che “In caso il richiedente sia una società anche consortile, in base al punto 2, devono essere allegati l’atto costitutivo e la domanda di autorizzazione generale per il nuovo soggetto giuridico qualora tale autorizzazione non sia già in mano del medesimo soggetto.” Lo stesso regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) - approvato con delibera n. 3/16/CONS del 14 gennaio 2016 - all’art. 4, comma 1 dispone che “ Il diritto d’uso per trasmissioni radiofoniche terrestri nella gamma di frequenze delle onde medie a modulazione di ampiezza (AM), ovvero mediante altre tecnologie innovative, è conseguito dai soggetti autorizzati ai sensi dell’articolo 3, con distinto provvedimento rilasciato dal Ministero ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Codice.” (quesito n. 1) Si richiede se la istanza di richiesta di autorizzazione generale possa essere contestuale alla domanda di partecipazione per l’assegnazione delle frequenze o se la prima debba necessariamente precedere la seconda. (quesito n. 2) Si richiede se le istanze di richiesta di autorizzazione generale, presentate prima della data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico (4 agosto 2016), siano considerate valide dall’amministrazione ministeriale, in considerazione che la stessa AGCOM ha vincolato all’avvenuta pubblicazione dell’elenco delle frequenze disponibili solo la presentazione della domanda a conseguire i diritti d’uso delle frequenze, ma non la presentazione dell’istanza di richiesta dell’autorizzazione generale (art. 4, comma 3, del citato Regolamento n. 3/16/CONS, in combinato disposto con il comma 1 del medesimo articolo). B) Modulistica (quesito n. 3) Si richiede se sia stata predisposta una specifica modulistica, da utilizzare tanto per l’istanza di richiesta dell’autorizzazione generale quanto per la domanda di partecipazione per l’assegnazione delle frequenze. 10 agosto 2016 – Giorgio Marsiglio 2 C) Oneri (quesito n. 4) Si richiede se - una volta ottenuta la frequenza in concessione - siano previsti costi (oneri di concessione o altro) nel corso dei venti anni di durata del diritto d’uso della frequenza. D) Caratteristiche tecniche L’Avviso Pubblico, al punto 1, precisa che “Le caratteristiche tecniche di irradiazione degli impianti e i vincoli tecnici, riportati dal Piano di radiodiffusione – Ginevra 1975, sono indicati nelle singole schede tecniche di ogni frequenza dell’elenco.” I) Nel dettaglio, le schede tecniche delle frequenze messe a bando riportano le seguenti indicazioni: - nel campo «caratteristiche generali» il valore della “potenza in antenna”; - nel campo «caratteristiche d’antenna» il valore della “altezza fisica dell’antenna trasmittente”. (quesito n. 5) Si chiede conferma che detti valori debbano intendersi come valori massimi, con facoltà quindi di scendere al di sotto di essi da parte dei nuovi operatori e conseguente possibilità di installazione di stazioni a bassa potenza (low-power channels), come peraltro implicitamente riconosciuto mediante il riferimento operato all’art. 4 (Procedure for Modifications to the Plan) e, conseguentemente, ai paragrafi 3.3.1 e 4.8.3 degli Atti Finali del Piano di radiodiffusione – Ginevra 1975. II) Le schede tecniche delle frequenze messe a bando riportano: - nel campo «caratteristiche generali» l’indicazione delle “ore operative”. (quesito n. 6) Si chiede conferma che detta indicazione sia da intendersi come meramente ricognitiva della situazione precedente, con possibilità quindi di estensione alle ore serali e notturne. E) Caratteristiche difformi da quelle indicate nelle schede tecniche L’Avviso Pubblico, al punto 3 precisa che “Nel caso in cui un richiedente voglia esercire la frequenza per cui presenta domanda in modo difforme dalle caratteristiche tecniche e con una localizzazione del traliccio differente da quanto previsto dal Piano di GE75, a seguito di presentazione di apposito progetto, il Ministero, come richiamato dall’art. 4, comma 2 dell’Allegato A alla delibera n. 3/16/CONS, procederà al coordinamento internazionale in sede dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT) ai sensi dell’articolo 4 degli Atti Finali del Piano di GE75. L’effettivo esercizio della frequenza con le caratteristiche difformi rispetto al Piano di GE75 potrà avvenire solo a seguito dell’esito positivo del coordinamento internazionale.” Il successivo punto 5 dispone che “Il titolare di autorizzazione generale nella domanda di partecipazione per l’assegnazione delle frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) deve dichiarare a pena di esclusione: a) la frequenza per la quale presenta la domanda (…)” (quesito n. 7) Si richiede se l’intenzione di differenziare le caratteristiche tecniche o la localizzazione del traliccio vada dichiarata all’interno della domanda di partecipazione per l’assegnazione delle frequenze. 10 agosto 2016 – Giorgio Marsiglio 3 (quesito n. 8) Si richiede se la presentazione del progetto debba essere contestuale alla domanda di partecipazione per l’assegnazione delle frequenze, o se il progetto medesimo possa essere prodotto successivamente, a seguito di richiesta dell’Amministrazione ministeriale. (quesito n. 9) Si richiede in quali casi il Ministero dovrà effettuare il previsto ricorso al coordinamento internazionale, in considerazione che i punti 3.3.1 e 4.8.3 del Piano di Ginevra 1975 consentono di operare modifiche alle caratteristiche di assegnazione delle frequenze (compresa l’ubicazione della stazione trasmittente) senza necessità di accordo con gli Stati confinanti. F) Valenza del criterio cronologico delle domande I) L’Avviso Pubblico, al punto 9, dispone che “La domanda non è in alcun modo vincolante per l’amministrazione, che procederà all’assegnazione delle frequenze tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze.” (quesito n. 10) In considerazione che la delibera n. 3/16/CONS dell’AGCOM non contiene la suddetta disposizione, si richiede a quale ipotesi l’Amministrazione ministeriale intenda fare riferimento con la suddetta prescrizione inserita ex novo nell’Avviso Pubblico. II) L’Avviso Pubblico, al punto 9, dispone che “I diritti d’uso di frequenze rimaste eventualmente non assegnate sono successivamente concessi sempre secondo l’ordine di presentazione delle domande dei soggetti richiedenti, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Codice.” Al tempo stesso, però, il citato punto 5 prescrive che nella domanda di partecipazione venga dichiarato, a pena di esclusione, “la frequenza per la quale presenta la domanda”. (quesito n. 11) In considerazione che l’Avviso Pubblico prevede che le assegnazioni delle frequenze vengano assegnate direttamente (qualora il numero delle domande presentate per una determinata frequenza non superi il numero di frequenze disponibili) ovvero a seguito di procedure di selezione comparativa (qualora il numero delle domande presentate per una determinata frequenza sia superiore al numero di frequenze disponibili), si richiede in quali residui casi si potrà verificare l’ipotesi di cui al periodo del punto 9 sopra richiamato e quali modalità verranno adottate a garanzia della parità di trattamento dei soggetti interessati. |
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