V I S U A L I Z Z A D I S C U S S I O N E |
gianluca |
Inserito il - 24/03/2016 : 09:26:03 http://www.dirittoalradioascolto.sm/diffida_al_MISE.docx
MANCATA PUBBLICAZIONE NEI TERMINI DELL’ELENCO DELLE FREQUENZE DISPONIBILI IN ONDE MEDIE: IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SNOBBA L’APPUNTAMENTO CON GLI OPERATORI IN ONDE MEDIE (E CON I PROPRI OBBLIGHI)
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INVITO AGLI OPERATORI A RIACCENDERE I PROPRI TRASMETTITORI E AD INVIARE UNA LETTERA DI DIFFIDA AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Peggio di un fidanzato ancor incerto del proprio amore, il Ministero dello Sviluppo Economico salta l’appuntamento del 21 marzo, lasciando nella più assoluta incertezza coloro che – ponendo tempo e risorse a beneficio non solo della propria passione, ma anche della libertà di comunicazione – ancora aspettano l’adempimento di un semplice quanto fondamentale obbligo per iniziare in assoluta legalità le proprie trasmissioni in onde medie: la pubblicazione dell’elenco delle frequenze disponibili, da assegnare agli operatori privati in onde medie (come previsto dal Regolamento AGCOM n. 3/16/CONS, all’art. 4, comma 2).
Ma non si illuda chi spera in un abbandono da parte dei pionieri delle onde medie italiane: il diritto di trasmettere in onde medie ormai è scritto in lettere di pietra nella legislazione italiana.
Invito pertanto tutti gli operatori, che abbiano presentato regolare SCIA per conseguire l’autorizzazione a trasmettere, ad accendere (o riaccendere) il proprio trasmettitore, forti del principio più volte ricordato e affermato dai giudici della Corte di Cassazione (III sezione penale, 13 giugno 1984, n. 1332, depositata il 17 ottobre 1984):
“Non può ritenersi responsabile del reato di cui all’art. 195 del d.P.R. 29/3/1973 n. 156 come modificato dall’art. 451 della l. 14/4/1975 n. 103 chi, nei limiti della legge, installi ed eserciti un impianto di diffusione radiofonica e televisiva di portata non eccedente l’ambito locale, pure non essendo in possesso della prescritta autorizzazione, ma che mai potrebbe essere rilasciata in mancanza della previsione legislativa dei requisiti necessari per ottenerla. Diversamente operando significherebbe che l’inerzia a riguardo del legislatore nazionale, protratta indefinitamente, priverebbe il soggetto di esercitare un diritto costituzionale a lui riconosciuto”.
All’accensione del proprio trasmettitore, invito ad inviare al Ministero dello Sviluppo Economico anche una breve, quanto chiara, lettera di diffida, della quale suggerisco lo schema riportato nella pagina seguente.
23 marzo 2016 Giorgio Marsiglio
Al Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione e postali (DGSCERP) Via PEC: dgscerp.dg@pec.mise.gov.it Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico (DGPGSR) Via PEC: dgpgsr.dg@pec.mise.gov.it ROMA
Oggetto: diffida alla pubblicazione - sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico - dell’elenco delle frequenze assegnate all’Italia, destinate alle trasmissioni radiofoniche terrestri nella gamma di frequenze delle onde medie a modulazione di ampiezza (AM) (art. 4, comma 2, del Regolamento AGCOM n. 3/16/CONS).
Il sottoscritto________________________________________, in qualità di legale rappresentante della seguente persona giuridica: • Società/ditta:____________________________________________________ (indicare denominazione della società di persone – società di capitali – società cooperativa – cooperativa senza scopo di lucro – fondazione – associazione riconosciuta – associazione non riconosciuta) • Nazionalità:_____________________________________________________ • Sede legale:_____________________________________________________ • Codice fiscale e partita IVA:_______________________________________ • PEC:__________________________________________________________ Ricordato che in data ___________ , mediante apposita SCIA, ha presentato a codesto Ministero la propria dichiarazione di voler offrire al pubblico il seguente servizio di rete o comunicazione elettronica: «operatore di rete per il servizio di radiodiffusione sonora su frequenze terrestri nella gamma delle onde medie a modulazione di ampiezza (AM), ai sensi dell’art. 24-bis del TUMAR e del relativo regolamento approvato con delibera AGCOM n. 3/16/CONS»; Visto l’art. 4, comma 2, del Regolamento AGCOM n. 3/16/CONS), pubblicato nel sito dell’AGCOM in data 21 gennaio 2016, ai sensi del quale “Il Ministero, sottratte le risorse frequenziali atte ad assolvere le esigenze relative agli obblighi del servizio pubblico, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento pubblica sul proprio sito web l’elenco delle frequenze assegnate all’Italia, destinate alle trasmissioni radiofoniche terrestri nella gamma di frequenze delle onde medie a modulazione di ampiezza (AM) ovvero mediante altre tecnologie innovative, indicando per ciascuna di esse le caratteristiche tecniche di irradiazione degli impianti e i vincoli tecnici, riportati dal Piano di radiodiffusione – Ginevra 1975”; Constatato che entro il termine assegnato dall’AGCOM, corrispondente al 21 marzo 2016, il Ministero non ha provveduto alla pubblicazione dell’elenco delle frequenze disponibili; Considerato che il ritardo di codesto Ministero impedisce, attualmente, alla scrivente persona giudica di ottenere la concessione di una frequenza in onde medie, in palese contrasto con il diritto affermato dall’art. 24-bis del TUSMAR; Richiamato il principio affermato dalla Corte di Cassazione (III sezione penale, 13 giugno 1984, n. 1332, depositata il 17 ottobre 1984), ai sensi della quale “Non può ritenersi responsabile del reato di cui all’art. 195 del d.P.R. 29/3/1973 n. 156 come modificato dall’art. 451 della l. 14/4/1975 n. 103 chi, nei limiti della legge, installi ed eserciti un impianto di diffusione radiofonica e televisiva di portata non eccedente l’ambito locale, pure non essendo in possesso della prescritta autorizzazione, ma che mai potrebbe essere rilasciata in mancanza della previsione legislativa dei requisiti necessari per ottenerla. Diversamente operando significherebbe che l’inerzia a riguardo del legislatore nazionale, protratta indefinitamente, priverebbe il soggetto di esercitare un diritto costituzionale a lui riconosciuto”;
premesso quanto sopra, il sottoscritto
DIFFIDA
codesto Ministero a procedere senza indugio alla pubblicazione - sul proprio sito web - dell’elenco delle frequenze assegnate all’Italia, destinate alle trasmissioni radiofoniche terrestri nella gamma di frequenze delle onde medie a modulazione di ampiezza (AM) (art. 4, comma 2, del Regolamento AGCOM n. 3/16/CONS), al fine di consentire al soggetto rappresentato dal sottoscritto – in quanto interessato a conseguire il diritto d’uso di una frequenza in onde medie – la presentazione a codesto Ministero dell’apposita domanda di concessione di una frequenza in onde medie a modulazione di ampiezza.
Stante l’inerzia di codesta Amministrazione, nonostante sussista a carico di essa un chiaro obbligo di legge,
INFORMA
che procederà alle trasmissioni in onde medie sulla frequenza di KHz….., in considerazione del proprio buon diritto riconosciuto in base al principio contenuto nella citata sentenza della Corte di Cassazione (III sezione penale, 13 giugno 1984, n. 1332, depositata il 17 ottobre 1984).
Luogo e data____________________ __________________ (firma)
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